17/01/2025
Art. 32

Legittimità dell'annullamento di gara per mancata previa abilitazione allo SDAPA e della procedura di appalto specifico indetta dall'Azienda Ospedaliera Paolo Giaccone di Palermo

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha respinto il ricorso di KSM S.p.A. contro l'annullamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato e contro la successiva indizione di un appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA). La competenza esclusiva per acquisti centralizzati tramite soggetti aggregatori e il mancato possesso in tempo utile da parte di KSM della categoria merceologica richiesta per partecipare alla gara SDAPA hanno giustificato la decisione dell'Azienda ospedaliera. Il ricorso è stato giudicato infondato, confermando la legittimità della procedura adottata dall'Azienda.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che la stazione appaltante, nel rispetto delle normative sui contratti pubblici, ha l'obbligo di attivarsi tramite i soggetti aggregatori per gli acquisti, nonché di utilizzare il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) gestito da Consip, per garantire trasparenza, efficienza e rispetto del principio di tutela dei lavoratori in appalti ad alta intensità di manodopera. L'annullamento della gara originaria e l'indizione della nuova procedura specifica sono stati motivati da carenze istruttorie e normative riscontrate nell'originario bando, oltre a un errato calcolo della base d'asta. La mancata ammissione di KSM alla gara SDAPA è dovuta alla mancata presentazione in tempo utile della domanda di ammissione alla categoria merceologica obbligatoria, nonostante KSM abbia successivamente ottenuto la relativa abilitazione. Il Tribunale ha sottolineato l'ampia discrezionalità amministrativa nella definizione delle caratteristiche tecniche e dell'oggetto di gara, che può essere sindacata giuridicamente solo in presenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso di specie. Di conseguenza, è stata rigettata la censura riguardante la presunta violazione dell'articolo 32 del d.lgs. n.36/2023, che disciplina il SDAPA, confermando che solo gli operatori economici già ammessi possono essere invitati a presentare offerte per l'appalto specifico.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 32

L'articolo 32 è stato centrale nell'iter decisionale, poiché disciplina il funzionamento del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA). La sentenza ha interpretato i commi 7 e 8 di tale articolo per stabilire che solo gli operatori economici già ammessi al SDAPA al momento della lettera di invito possono essere invitati a presentare offerte per gli appalti specifici. La mancata ammissione di KSM è stata quindi legittima, in quanto la società non aveva presentato in tempo utile la domanda di ammissione al SDAPA nella categoria merceologica richiesta, non potendo così essere inclusa nella procedura di gara indetta dall'Azienda. Il Tribunale ha inoltre chiarito la differenza tra la fase di ammissione al SDAPA e la fase di partecipazione alle singole gare specifiche, confermando che la stazione appaltante ha rispettato le regole previste da questo articolo.

Articoli di riferimento