Annullamento dell'esclusione dalla gara per errata interpretazione del ribasso sull'offerta economica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha annullato l'esclusione della società cooperativa Orsa Maggiore dalla gara per la gestione del servizio asilo nido comunale di Casteldaccia. La società era stata esclusa per un presunto errore nell'indicazione del ribasso percentuale sull'offerta economica, ritenuto non conforme alle disposizioni di gara. Il TAR ha rilevato che l'errore era dovuto a una formulazione non chiara dei documenti di gara e che la stazione appaltante non ha correttamente applicato il soccorso istruttorio previsto dal Codice degli Appalti, omettendo di richiedere i necessari chiarimenti prima di escludere l'offerente. La sentenza ordina la reintegrazione della società nella gara e la riformulazione della graduatoria.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato la vicenda, in cui la cooperativa Orsa Maggiore aveva interpretato il punto di riferimento per il ribasso economico in modo difforme dalla stazione appaltante, applicando il ribasso solo alla quota ribassabile (servizio mensa) e non all'intero importo a base d’asta (che includeva anche i costi della manodopera non ribassabili). La corte ha evidenziato come i documenti di gara (bando, disciplinare e capitolato) avessero formulazioni contrastanti che hanno generato confusione sull’importo esatto da considerare per il ribasso, con particolare riferimento all’art. 4 del capitolato. Inoltre, il TAR ha rilevato che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio previsto dall'art. 101 del Codice degli Appalti, richiedendo chiarimenti sulla evidente incongruenza tra il ribasso applicato e la somma indicata per i costi della manodopera, senza modificare l'offerta ma interpretando correttamente la volontà dell’offerente. L’omissione di tale procedimento ha comportato una violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento sanciti dall’art. 5 del Codice, giustificando l’annullamento dell’esclusione e la reintegrazione della società in gara. La sentenza sottolinea così l’importanza di un corretto bilanciamento tra rigore formale ed effettiva partecipazione, specialmente quando le ambiguità derivano dagli atti di gara stessi.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 è stato centrale nel giudizio poiché sancisce il dovere della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio, ovvero di richiedere chiarimenti agli offerenti sulle incongruenze o errori rilevabili nelle offerte, senza modificarne il contenuto. Nel caso specifico, la stazione appaltante non ha richiesto i chiarimenti necessari alla cooperativa Orsa Maggiore sulle divergenze tra il ribasso percentuale e l'importo indicato per i costi della manodopera, omettendo così un obbligo procedurale che avrebbe potuto evitare l’esclusione dell’operatore economico.
L’articolo 5 è stato richiamato per sottolineare i principi di buona fede e tutela dell’affidamento che devono permeare le procedure di gara. La mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’esclusione basata su un’interpretazione rigida hanno violato tali principi, compromettendo la correttezza e la trasparenza del procedimento amministrativo e ledendo l’affidamento legittimo della società ricorrente.



