Esclusione da gara d’appalto per mancata presentazione della stima dei costi delle migliorie: inammissibilità del ricorso di Multiecoplast s.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso di Multiecoplast s.r.l. contro la propria esclusione da una gara per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti per i Comuni del Palermitano, nonché contro l’aggiudicazione all’ATI Agesp s.p.a.–Econord s.p.a. La ricorrente era stata esclusa per non aver prodotto, nella busta economica, il documento relativo alla stima dei costi delle migliorie, come richiesto dal disciplinare. Il TAR, dopo aver respinto i motivi aggiunti contro l’ammissione e l’offerta dell’ATI aggiudicataria, ha ritenuto che Multiecoplast non avesse più interesse a contestare la propria esclusione, poiché il servizio sarebbe stato comunque affidato alla controinteressata. Le contestazioni sull’ammissibilità in gara dell’ATI risultata prima in graduatoria sono state respinte, in quanto la documentazione e le modalità di presentazione richieste dal disciplinare e dagli articoli del Codice degli Appalti risultavano rispettate o, comunque, sanabili tramite soccorso istruttorio.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il contenzioso tra Multiecoplast s.r.l. e la stazione appaltante per l’esclusione della prima dalla gara per mancata allegazione, nella busta economica, della stima dei costi delle migliorie. Il TAR, anzitutto, esamina i motivi aggiunti contro l’ammissione e l’offerta dell’ATI poi aggiudicataria (AGEP–Econord): le doglianze sulla mancanza o regolarità della garanzia provvisoria, sulla presentazione del PEFA (piano economico finanziario) e sulla congruità dell’offerta sono respinte, interpretando le clausole di gara secondo lettera e favorendo la massima partecipazione. In applicazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, la giurisprudenza e le FAQ della stazione appaltante hanno indirizzato la corretta interpretazione delle prescrizioni controverse (ad es., l’unicità del PEFA per lotto). Ritenuta infondata l’impugnazione dell’ammissione dell’ATI, il Tribunale ha rilevato che Multiecoplast, anche se riammessa, non avrebbe potuto ottenere l’aggiudicazione, essendo comunque seconda in graduatoria. Pertanto ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, condannando la ricorrente alle spese di lite.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 70, che disciplina le procedure di scelta e i relativi presupposti, è stato richiamato in relazione all’esame delle presunte violazioni delle modalità di presentazione dell’offerta e delle condizioni di ammissibilità della stessa. Il TAR ha ritenuto che l'offerta dell’ATI aggiudicataria fosse conforme alle previsioni della lex specialis, anche in relazione alle procedure e ai presupposti richiesti dalla norma, sottolineando come le regole procedurali fossero rispettate e che eventuali dubbi interpretativi fossero risolti in favore della partecipazione (favor partecipationis).
L’articolo 101, sul soccorso istruttorio, è stato invocato nelle censure circa la regolarità formale della documentazione presentata dagli operatori economici. Il TAR ha richiamato il principio – consolidato in giurisprudenza – secondo cui le irregolarità relative alla garanzia provvisoria (es. forma, firma digitale, potere rappresentativo) sono sanabili tramite soccorso istruttorio, non costituendo causa di esclusione automatica. Tale interpretazione è stata applicata per respingere le doglianze di Multiecoplast sulla posizione dell’ATI aggiudicataria.
L’articolo 106, sulle garanzie di partecipazione, è stato citato relativamente all’obbligo di corretta presentazione della garanzia provvisoria, requisito per la partecipazione. La sentenza ha verificato che l’ATI AGESP–Econord avesse presentato la garanzia provvisoria richiesta, ritenendo che l’eventuale carenza nell’impegno al rilascio della definitiva non comportasse esclusione, se non espressamente previsto (principio di tassatività delle cause di esclusione), e che eventuali difetti formali rientrassero nel soccorso istruttorio previsto dalla normativa.



