24/06/2024
Art. 25

Annullamento dell’esclusione dalla gara per malfunzionamento della piattaforma telematica e irregolare obbligatorietà della procura

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso della società Fulmine Group contro l’esclusione dalla gara per il servizio di stampa e recapito della posta, riconoscendo che l’esclusione è stata illegittima a causa di un malfunzionamento imputabile alla piattaforma informatica di gara. La società ricorrente non ha potuto inviare l’offerta a causa della mancata attivazione del pulsante di invio dovuta all’obbligatorietà errata della procura, documento previsto come eventuale dal disciplinare ma imposto come obbligatorio dal sistema. La stazione appaltante avrebbe dovuto sospendere o prorogare i termini di gara ex art. 25, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, ma ciò non è avvenuto. La causa viene decisa con l’annullamento dell’esclusione e senza provvedimenti sul contratto eventualmente stipulato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio che il sistema telematico di gara è un mero strumento e che eventuali malfunzionamenti di esso, imputabili alla stazione appaltante, non possono nuocere ai concorrenti. Alla luce dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a sospendere o prorogare il termine di presentazione delle offerte se un malfunzionamento impedisce la partecipazione regolare. Nel caso di specie, la ricorrente ha caricato tutta la documentazione entro il termine ma non ha potuto inviare a causa del sistema che richiedeva obbligatoriamente un documento (la procura) che invece era solo eventuale secondo il disciplinare di gara. Tale incongruenza ha impedito la presentazione valida dell’offerta. La stazione appaltante non ha attivato la sospensione/proroga nonostante la comunicazione di malfunzionamento. La ricorrente non è stata negligente perché ha iniziato le operazioni per tempo e ha segnalato tempestivamente il problema. Pertanto, l’esclusione è illegittima e deve essere annullata. Non essendosi stipulato alcun contratto, non si procede con dichiarazioni di inefficacia o risarcimento. La sentenza ribadisce il principio di responsabilità della stazione appaltante in caso di malfunzionamenti delle piattaforme digitali di gara e la necessità di assicurare parità di trattamento e trasparenza nelle procedure.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 25

L’articolo 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, è centrale nella decisione ed è citato per sancire il diritto del concorrente che subisce un malfunzionamento della piattaforma telematica a vedersi prorogare o sospendere il termine di presentazione delle offerte. Nel caso, la stazione appaltante non ha applicato tale principio nonostante la segnalazione della ricorrente, configurando un’illecita esclusione dalla gara. La norma è interpretata nel suo significato di tutela della partecipazione e della concorrenza, nonché come imposizione di un onere per la stazione appaltante di gestire correttamente la piattaforma e assicurare la regolarità della procedura.

Articoli di riferimento