Annullamento dell’aggiudicazione di gara pubblica e della lex specialis per indeterminatezza dei criteri economici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha annullato l’aggiudicazione di una gara pubblica bandita dal Comune di Agrigento e la stessa lex specialis (disciplinare di gara), in quanto i criteri per la formulazione e la valutazione dell’offerta economica erano risultati indeterminati e ambigui, generando incertezze sia tra i concorrenti sia nella Commissione. L’offerta dell’aggiudicataria è stata ritenuta illegittima perché calcolata su importi errati (al lordo dell’IVA e su voci non corrispondenti alle indicazioni di gara), e la Commissione aveva interpretato e riadattato le offerte in modo non trasparente e in assenza di un valido soccorso istruttorio. Il ricorso principale è stato rigettato, mentre è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti e, in parte, il ricorso incidentale, dichiarando l'illegittimità degli atti di gara e del disciplinare, con compensazione parziale delle spese tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza individua come centrale il problema della chiarezza e della univocità delle regole di gara: non solo la ricorrente principale aveva commesso un errore nel calcolo del ribasso percentuale (motivo del rigetto del suo ricorso principale), ma anche l'aggiudicataria aveva presentato un’offerta economica che non rispettava le clausole del disciplinare, utilizzando un importo a base di gara errato (al lordo dell’IVA). La Commissione, invece di escludere l’offerta come dovuto, aveva cercato di adattarla, compiendo operazioni non verbalizzate e non trasparenti. Il TAR evidenzia la responsabilità delle stazioni appaltanti di predisporre regole chiare e la necessità che le offerte siano formulate in modo preciso e verificabile, nel rispetto del principio di buona fede. Viene riconosciuto che la genericità e l’ambiguità della lex specialis hanno influito su tutti gli operatori e sulla Commissione, rendendo necessario l’annullamento sia del provvedimento di aggiudicazione sia del disciplinare. L’amministrazione dovrà riformulare in modo chiaro i criteri economici, tenendo anche conto delle voci di costo della manodopera e della coerenza terminologica. Le domande di subentro e risarcimento sono state respinte per mancanza di prova e per l’effetto caducante dell’annullamento generale.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio di buona fede, sancito dall’art. 5, è stato richiamato dal TAR per ribadire che sia la stazione appaltante sia i concorrenti devono agire in modo corretto e trasparente. La sentenza afferma che i concorrenti sono responsabili per errori nell’offerta, ma, soprattutto, che la Commissione e l’amministrazione devono garantire regole chiare e applicarle in modo univoco. L’indeterminatezza della lex specialis e l’attività di ‘riadattamento’ delle offerte da parte della Commissione sono state giudicate contrarie al principio di buona fede e all’affidamento che i concorrenti devono poter riporre nella chiarezza delle regole di gara.
L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio, ma stabilisce anche che non può essere usato per modificare il contenuto sostanziale dell’offerta economica. Il TAR ha rilevato che nel caso di specie la Commissione ha svolto in modo non trasparente operazioni di adeguamento delle offerte, senza verbalizzazione e senza legittima attivazione del soccorso istruttorio, che peraltro non sarebbe stato comunque consentito su errori sostanziali dell’offerta economica. Questo ha contribuito all’illegittimità dell’aggiudicazione e all’annullamento degli atti impugnati.



