25/11/2025
Art. 10Art. 71Art. 94Art. 95Art. 100

Irricevibilità e Inammissibilità del Ricorso avverso l'Esclusione per Carenza di Requisito Tecnico-Professionale in Gara d'Appalto per Servizi Portuali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia ha dichiarato irricevibile e, per il resto, inammissibile il ricorso del RTI I.CO.S. S.r.l./Operazioni e Servizi Portuali Palermo S.r.l. avverso l’esclusione dalla gara indetta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. La ricorrente contestava la clausola del disciplinare che richiedeva l’iscrizione dei partecipanti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali anche nella sottocategoria 4 bis, ritenendola nulla e sproporzionata, dato che già possedeva requisiti ritenuti superiori. Il Tribunale ha però rilevato che la clausola costituiva 'requisito immediatamente escludente' ed avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente all’uscita del bando. Poiché il ricorso è stato presentato oltre i termini, ogni censura contro il bando si è ritenuta irricevibile e, di conseguenza, inammissibili le doglianze contro i successivi atti di esclusione e indizione di nuova gara.

Spiegazione Dettagliata

Il giudice amministrativo ha affermato che la clausola del disciplinare di gara, la quale imponeva, tra i requisiti speciali, l’iscrizione dei partecipanti anche alla sottocategoria 4 bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, era da considerarsi immediatamente escludente. Tale clausola, incidendo direttamente sulla possibilità di partecipazione del raggruppamento ricorrente, avrebbe dovuto essere impugnata entro i termini decadenziali previsti dalla pubblicazione del bando. La mancata tempestiva impugnazione determina l’irricevibilità di tutte le censure contro il bando e l’inammissibilità delle doglianze successive (esclusione, mancata aggiudicazione, avvio nuova gara) per carenza di interesse. Il TAR chiarisce inoltre che la previsione di requisiti tecnici e professionali da parte della stazione appaltante è legittima se conforme ai principi di proporzionalità e ai limiti posti dal Codice degli Appalti, e che la fissazione di tali requisiti non determina la nullità della clausola per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Infine, per la specificità della questione, le spese sono state compensate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10 è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola di gara che richiedeva la sottocategoria 4 bis, ritenendola estranea alle cause di esclusione tassative. Il TAR ha però chiarito che la clausola imponeva un requisito tecnico-professionale legittimo e, quindi, non era nulla, restando nei limiti previsti dall’articolo stesso, che consente alle stazioni appaltanti di fissare requisiti proporzionati nel rispetto della tassatività delle cause di esclusione automatica e non automatica.

Articolo 71

L’articolo 71, che disciplina la procedura aperta di gara, è stato applicato quale base normativa per l’indizione della gara in questione (procedura sopra soglia comunitaria e aperta a tutti gli operatori economici), confermando la correttezza della fase procedurale contestata.

Articolo 94

L’articolo 94 è stato indirettamente richiamato in riferimento ai limiti delle cause di esclusione automatica: il TAR ha specificato che la richiesta del possesso della sottocategoria 4 bis come requisito tecnico-professionale non integra una causa di esclusione automatica ulteriore rispetto a quelle tipizzate, ma è una legittima prescrizione di idoneità, dunque conforme ai principi del codice.

Articolo 95

Anche l’articolo 95 è stato citato per escludere che la clausola contestata rientrasse tra le cause di esclusione non automatica vietate: il TAR ha ritenuto che la previsione del requisito oggetto di contestazione, avente natura di idoneità tecnica, non viola il sistema delle cause tassative di esclusione, ma si inserisce nei margini di discrezionalità consentiti alla stazione appaltante.

Articolo 100

L’articolo 100 è stato invocato tanto dalla ricorrente (per sostenere la sproporzione e la non pertinenza del requisito) quanto dal TAR per ribadire che l’indicazione di requisiti tecnici e professionali ulteriori, purché proporzionati e congruenti all’oggetto dell’appalto, è consentita e non determina la nullità delle clausole che li prevedono, purché non siano manifestamente irragionevoli o sproporzionati. In particolare, il TAR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui rientra nel potere delle stazioni appaltanti la fissazione di livelli minimi di capacità tecnica e professionale.

Articoli di riferimento