26/03/2025
Art. 54

Annullamento dell'aggiudicazione per violazione delle procedure di esclusione automatica delle offerte anomale in gara pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto il ricorso dell'impresa Gallone Antonio contro il Comune di Corleone, annullando l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa Amelia s.r.l. per la procedura negoziata relativa alla messa in sicurezza del costone roccioso. Il TAR ha ritenuto che il Comune non abbia correttamente applicato le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare non abbia calcolato la soglia di anomalia per le offerte, violando il disciplinare di gara e le norme di legge, causando un eccesso di potere nella procedura di aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si basa sul fatto che il Comune, pur avendo ammesso cinque offerte alla procedura negoziata, non ha applicato correttamente l'art. 54 del Codice dei Contratti Pubblici, che prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale se il numero di offerte è pari o superiore a cinque. Il Comune ha invece atteso l'esclusione di una delle imprese per mancata risposta ai chiarimenti, riducendo di fatto il numero delle offerte valide a quattro, e quindi ha omesso di calcolare la soglia di anomalia come previsto dal 'Metodo A' previsto dal disciplinare e dal codice. Il TAR ha evidenziato che tale modifica della procedura da parte del Comune è arbitraria e non conforme al bando né alla legge, in quanto l'esclusione dovuta al mancato chiarimento è un evento successivo all'ammissione delle offerte e non giustifica l'omissione del calcolo della soglia di anomalia. Di conseguenza, la determinazione di aggiudicazione è illegittima e deve essere annullata con rinvio al Comune per la corretta applicazione della procedura.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 54

L'articolo 54 è centrale nella decisione. Esso impone alle stazioni appaltanti, per appalti con almeno cinque offerte ammesse, di escludere automaticamente quelle ritenute anomale utilizzando il metodo di calcolo indicato negli atti di gara. Nel caso di specie, poiché alla gara erano inizialmente ammesse cinque offerte, il Comune avrebbe dovuto applicare questa modalità di esclusione automatica, calcolando la soglia di anomalia con il 'Metodo A'. L'omessa applicazione di tale disposizione e la successiva esclusione di una impresa solo dopo la fase di ammissione non legittimano il Comune a non effettuare la verifica delle anomalie, configurando quindi una violazione di legge e del disciplinare di gara.

Articoli di riferimento