29/08/2025
Art. 19Art. 21Art. 25

Legittimità della limitazione a un solo operatore economico nella gara per la fornitura del vaccino pneumococcico 20-valente: ampia discrezionalità della Regione Siciliana

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso presentato da MSD Italia S.r.l. contro la procedura di gara centralizzata indetta dalla Regione Siciliana per l'acquisto di vaccini, nella parte in cui il lotto relativo al vaccino pneumococcico coniugato 20-valente è stato riservato al solo prodotto della Pfizer S.r.l.. Il TAR ha ritenuto legittima la scelta dell’amministrazione, che ha agito secondo un potere discrezionale riconosciuto dalla normativa, per garantire la massima copertura sierotipica alla popolazione pediatrica. Non è stata dimostrata alcuna equivalenza terapeutica tra il vaccino 15-valente della ricorrente e quello 20-valente richiesto dalla stazione appaltante. Inoltre, la procedura è risultata supportata da adeguata istruttoria tecnica e motivazione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il conflitto tra le esigenze di concorrenza nelle procedure di evidenza pubblica e la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella definizione dei requisiti dell’oggetto dell’appalto. Il TAR conferma che le Regioni godono di ampio potere discrezionale nella scelta delle specifiche tecniche e delle tipologie di vaccino da acquistare, purché tali scelte non siano manifestamente irragionevoli o arbitrarie. Nel caso di specie, la Regione Siciliana ha motivato la riserva del lotto al vaccino 20-valente (attualmente commercializzato solo da Pfizer) sulla base del maggior beneficio in termini di copertura sierotipica, posizione supportata dal parere dei referenti tecnici e dei Dipartimenti di Prevenzione. La ricorrente non ha fornito prove oggettive di equivalenza tra il proprio vaccino 15-valente e quello richiesto. Pertanto, il TAR respinge tutte le doglianze (anche quelle relative all’asserita carenza di istruttoria), considerando che la procedura di selezione si è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, motivazione e nel quadro della legittima discrezionalità tecnica. L’esclusione dell’offerta di MSD Italia è dunque conforme alla legge e agli atti di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 19

L'articolo 19 viene richiamato in relazione all’impostazione digitale della procedura di gara, a garanzia di trasparenza e tracciabilità. Il TAR rileva che la gestione della gara su piattaforma Consip e tramite strumenti digitali rispetta i principi sanciti dall’articolo, senza che emergano profili di violazione dei diritti digitali o della trasparenza procedurale.

Articolo 21

L’articolo 21 è applicato nella descrizione del ciclo di vita della procedura di gara (dall’indizione all’aggiudicazione), svolta in forma digitale tramite piattaforme interoperabili. Il TAR accerta che la Regione ha rispettato tutte le fasi previste, operando secondo le norme vigenti e senza pregiudicare la legittimità della selezione digitale del fornitore esclusivista.

Articolo 25

L’articolo 25 è richiamato per quanto concerne l’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale (in questo caso, la piattaforma Consip), che devono garantire parità di accesso e trasparenza. Nella sentenza si evidenzia come la limitazione della partecipazione non discenda da una violazione delle regole sulle piattaforme digitali, ma dalla legittima scelta tecnica sull’oggetto dell’appalto, motivata dalla mancanza di equivalenza tra i prodotti presenti sul mercato.

Articoli di riferimento