Gara per il servizio rifiuti nel Comune di Carini: legittimità dell’aggiudicazione a Dusty S.r.l. e esclusione di Ciclat Trasporti Ambiente S.c.a.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha esaminato la procedura di gara indetta dalla SRR Palermo Area Metropolitana per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Lotto 1, Comune di Carini). La Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. aveva impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della Dusty S.r.l., sollevando plurime irregolarità inerenti sia la procedura di gara che le offerte degli altri concorrenti. Il TAR ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale di Ciclat, confermando la legittimità dell’aggiudicazione a Dusty. Tuttavia, ha accolto il ricorso incidentale di Dusty, rilevando che l’offerta economica di Ciclat non rispettava il requisito essenziale del PEFA imposto dalla lex specialis e dallo schema tipo ARERA, comportandone quindi l’obbligatoria esclusione. Ha inoltre dichiarato il Comune di Carini privo di legittimazione passiva, poiché mero ente beneficiario. Le spese sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su una rigorosa applicazione dei principi di diritto amministrativo e delle regole del Codice dei contratti pubblici. In primo luogo, il TAR ha respinto gli argomenti di Ciclat (ricorso principale) sull’illegittimità dell’offerta Dusty rilevando che: a) per i criteri ambientali minimi (CAM), la conformità va dichiarata in offerta, ma la verifica dettagliata può avvenire anche nella fase esecutiva del contratto; b) i limiti dimensionali della relazione tecnica non comportano l’esclusione se non previsti come tali, e la loro violazione non ha dimostrato un effettivo vantaggio per Dusty; c) in relazione ai costi delle migliorie proposte, la Dusty ha rispettato le prescrizioni della lex specialis; d) le asserite violazioni sulle tempistiche di adeguamento ai livelli qualitativi avanzati non costituiscono motivo di esclusione in assenza di un termine perentorio. Il TAR, invece, ha accolto il ricorso incidentale di Dusty, rilevando che l’offerta economica della Ciclat era gravemente carente sul PEFA (Piano Economico Finanziario di Affidamento), poiché non conforme allo schema ARERA e priva di elementi essenziali, difettando quindi un requisito a pena di esclusione, non sanabile mediante soccorso istruttorio. Pertanto, Ciclat doveva essere esclusa dalla gara. L’amministrazione aggiudicatrice è individuata nell’Ufficio Regionale di Committenza, mentre il Comune di Carini è solo beneficiario e non legittimato passivo. In considerazione della complessità delle questioni giuridiche, il TAR ha compensato le spese tra le parti.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 11 è stato invocato nella valutazione della congruità dell'offerta economica rispetto alle tutele del personale impiegato (in particolare sui costi della manodopera e il rispetto dei minimi salariali). Il TAR ha tuttavia rilevato che la ricorrente non ha dimostrato un ribasso illegittimo dei costi del lavoro da parte di Dusty: la stazione appaltante aveva correttamente valutato la coerenza tra i dati forniti e i contratti collettivi applicabili, conformemente al principio di tutela dei lavoratori stabilito dall'art. 11.
L'articolo 83 è stato applicato nella valutazione della regolarità del bando di gara e della lex specialis, anche in relazione all’inserimento dei criteri ambientali minimi (CAM) tra le specifiche tecniche richieste ai concorrenti. Il TAR ha evidenziato che la stazione appaltante aveva correttamente strutturato la documentazione di gara, conformandosi agli obblighi informativi e ai requisiti previsti dall’art. 83, in particolare riguardo all’indicazione delle prescrizioni tecniche, agli elementi essenziali dell’offerta, e alla modalità di verifica degli stessi nella procedura di gara.



