29/10/2025
Art. 41Art. 94Art. 95Art. 108Art. 110

Annullamento dell'aggiudicazione per omessa verifica della congruità dell'offerta nella gara per il servizio di refezione scolastica del Comune di Monreale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia ha annullato l’aggiudicazione della gara per il servizio di refezione scolastica del Comune di Monreale, accogliendo il ricorso della società Vivenda S.p.A. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, a causa della rilevante differenza tra il costo della manodopera dichiarato dall’aggiudicatario e i minimi retributivi previsti. La stazione appaltante aveva invece acquisito regolarmente la documentazione fiscale e contributiva, assolvendo così agli obblighi di verifica previsti dalla legge. Il procedimento viene ora retrocesso affinché la stazione appaltante, previa attivazione della verifica di anomalia dell’offerta, rivaluti la congruità dell’offerta dell’aggiudicatario. Non viene dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente già stipulato.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Sicilia si incentra sulla necessità di garantire la serietà e la sostenibilità delle offerte nelle procedure di evidenza pubblica. Non essendo emersi elementi concreti che imponessero una ulteriore indagine sulla regolarità fiscale e contributiva del raggruppamento aggiudicatario, la stazione appaltante non ha violato l’art. 94 del Codice degli Appalti. Invece, la presenza di una notevole divaricazione tra il costo del lavoro stimato dall’aggiudicatario e quello desumibile dai parametri contrattuali di settore costituiva un sintomo di possibile anomalia dell’offerta. Secondo l’art. 110 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante doveva attivare una verifica formale della congruità dell’offerta (subprocedimento di anomalia), anche se la discrezionalità di tale valutazione permane ampia. L’omessa attivazione di tale subprocedimento rende illegittima l’aggiudicazione, che è stata quindi annullata, con l’ordine di rinnovare la verifica secondo il dettato normativo. Il TAR ha inoltre chiarito che l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta automaticamente la caducazione del contratto già stipulato, secondo l’art. 122 del c.p.a., lasciando tale decisione all’amministrazione all’esito del rinnovo procedimentale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41 è stato richiamato in relazione alla congruità dei costi nelle offerte, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei livelli minimi di costo della manodopera previsti nei progetti e nelle offerte tecniche ed economiche dai partecipanti alla gara.

Articolo 94

L’articolo 94 è stato applicato nella parte della sentenza relativa alla verifica dei requisiti generali di partecipazione, in particolare per valutare se vi fossero gravi violazioni fiscali o contributive tali da imporre l’esclusione automatica dell’RTI aggiudicatario. Il TAR ha rilevato che la stazione appaltante ha acquisito correttamente le certificazioni (DURC e certificazione Agenzia Entrate), assolvendo gli obblighi stabiliti dall’articolo.

Articolo 95

L’articolo 95 è stato invocato dalla ricorrente per sostenere che la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare, anche in presenza di situazioni debitorie non definitivamente accertate, la complessiva affidabilità e integrità professionale dell’aggiudicataria. Il TAR ha però ritenuto che tali valutazioni non potevano basarsi su dati contabili e che la stazione appaltante non aveva l’obbligo di ulteriori indagini in assenza di riscontri oggettivi.

Articolo 108

L’articolo 108 è stato richiamato per sottolineare l’obbligo, nelle gare, di indicare e valutare puntualmente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, elementi rilevanti ai fini dell’individuazione di un’offerta economicamente più vantaggiosa e della verifica di possibili anomalie nei costi dichiarati dalle imprese partecipanti.

Articolo 110

L’articolo 110 è centrale nella motivazione della sentenza: il TAR ha ritenuto che, alla luce della notevole divergenza tra il costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario e i valori tabellari di settore, vi fossero elementi sintomatici di anomalia che imponevano l’attivazione del subprocedimento di verifica della congruità, come previsto dall’articolo. L’omessa attivazione di tale verifica costituisce vizio procedurale che ha determinato l’annullamento dell’aggiudicazione.

Articoli di riferimento