Gara d’appalto per la gestione rifiuti a Carini: legittima aggiudicazione a Dusty s.r.l., esclusione di Progitec s.r.l. per offerta tecnica carente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso principale di Progitec s.r.l., che contestava l’aggiudicazione del servizio di igiene urbana nel Comune di Carini a Dusty s.r.l., rilevando l’infondatezza delle doglianze su irregolarità nella gestione della gara e nell’offerta dell’aggiudicataria. Contestualmente, il TAR ha accolto il ricorso incidentale della stessa Dusty, escludendo Progitec dalla gara per non aver rispettato il monte ore minimo richiesto dalla documentazione di gara. Il Comune di Carini viene dichiarato privo di legittimazione passiva. La sentenza prevede inoltre la condanna di Progitec al pagamento delle spese processuali in favore di Dusty e della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR affronta due ricorsi contrapposti: quello principale di Progitec che lamentava presunte violazioni nei comportamenti della stazione appaltante e dell’aggiudicataria Dusty, e quello incidentale di Dusty che richiedeva l’esclusione di Progitec per carenze tecniche dell’offerta. Il TAR ha valutato che: 1) Il superamento del limite di pagine nella relazione tecnica da parte di Dusty non costituisce motivo di esclusione né ha inciso in modo dimostrabile sull’esito della gara, secondo il principio di proporzionalità e in mancanza di prova di un indebito vantaggio; 2) Dusty ha rispettato le prescrizioni di gara quanto all’indicazione dei costi delle migliorie, lasciando alla commissione la possibilità di calcolare il costo totale dalle informazioni fornite; 3) La stazione appaltante ha correttamente applicato il principio della fiducia, avendo riscontrato la sanatoria delle violazioni fiscali/contributive dichiarate da Dusty, senza necessità di ulteriori accertamenti, coerentemente con il quadro normativo. Sul ricorso incidentale, il TAR ha riconosciuto che Progitec doveva essere esclusa per aver presentato un’offerta tecnica che non rispettava il monte ore minimo richiesto dalla lex specialis, elemento essenziale per la validità dell’offerta, giustificando così l’annullamento in parte della determina di aggiudicazione e dei verbali relativi alla sua ammissione. Ne consegue la condanna di Progitec alle spese processuali. Il Comune di Carini è estraneo al procedimento, essendo mero beneficiario e non parte attiva nella procedura di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio della fiducia è richiamato per giustificare l’affidamento da parte della stazione appaltante sulla dichiarazione di regolarizzazione dei debiti fiscali e contributivi da parte di Dusty. Il TAR evidenzia che questo principio consente all’amministrazione di ritenere sufficiente la dichiarazione resa dall’operatore economico, senza dover compiere ulteriori verifiche, in assenza di motivi per dubitare della veridicità della stessa.
Il principio dell’accesso al mercato, assieme ai principi di trasparenza e par condicio, viene invocato da Progitec fra le doglianze principali. Il TAR ne conferma l’applicazione generale, ma rileva che la procedura, così come svolta, non ha violato tali principi, in quanto le regole di gara sono state rispettate e applicate uniformemente a tutti i concorrenti.
L’articolo è menzionato in relazione alla comunicazione formale della determina di aggiudicazione, la quale è stata notificata ai concorrenti nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l’informazione degli esiti di gara.
Le cause di esclusione automatica sono state invocate da Progitec in relazione ad asserite violazioni di Dusty in materia fiscale e contributiva. Il TAR ha ritenuto infondata la doglianza, in quanto Dusty ha regolarizzato la propria posizione prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, e la normativa non imponeva ulteriori indagini sulla specificità delle violazioni già sanate.
La norma è invocata con riferimento alla possibilità di esclusione di Dusty per irregolarità non automaticamente escludenti, quali la mancata specifica delle violazioni fiscali e contributive nel DGUE. Il TAR chiarisce che la posizione è stata correttamente sanata dall’operatore e che la stazione appaltante non aveva obbligo di esclusione, né di richiesta di ulteriori chiarimenti, in conformità all’articolo.
La disciplina delle offerte anormalmente basse viene richiamata da Progitec in relazione all’asserita mancata attivazione della procedura di verifica di anomalia sull’offerta di Dusty, per presunti oneri di sicurezza sottostimati e voci economiche non giustificate. Il TAR respinge la censura: Dusty ha indicato oneri superiori al minimo richiesto dal capitolato, e le voci contestate erano ammissibili e non manifestamente anomale. Non sussisteva dunque obbligo di attivare la verifica di anomalia.



