29/12/2025
Art. 10Art. 95Art. 98

Esclusione dalla gara per trasporto scolastico per grave illecito professionale: legittimità dell’operato della stazione appaltante secondo il nuovo Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso della società esclusa dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Trapani. L’esclusione è stata disposta perché la stazione appaltante ha ritenuto che la concorrente avesse commesso un grave illecito professionale, desumibile da una serie di irregolarità nella gestione di precedenti servizi a tutela di minori, e per aver reso dichiarazioni non veritiere nel DGUE. Il TAR ha confermato che la valutazione dell’amministrazione è stata discrezionale e non manifestamente irragionevole, in linea con il quadro normativo che prevede l’esclusione per illeciti professionali gravi e valorizza la tutela del bene giuridico protetto (incolumità dei minori). La ricorrente non ha dimostrato la illiceità o l’irragionevolezza dei provvedimenti di esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione afferma l’ampio margine di discrezionalità tecnica attribuito all’amministrazione nell’accertamento della sussistenza di una causa di esclusione per grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023. Il TAR rileva che la stazione appaltante ha correttamente valutato una serie di comportamenti dell’operatore economico – abbandono di minori, incidenti, omissioni nella gestione dei mezzi – che, tenuto conto del bene protetto (sicurezza dei minori), appaiono idonei a ledere l’affidabilità richiesta. È conforme al diritto che la stazione appaltante debba motivare la sua decisione, anche in caso di omissioni o dichiarazioni non veritiere nel DGUE, senza automatismi espulsivi. La valutazione si fonda su una ponderazione complessiva e contestuale degli episodi, senza limitarsi né ad un singolo fatto né a formalismi procedurali: l’accertamento dell’affidabilità si estende per tutta la durata della procedura. La sentenza valorizza altresì il principio di tassatività delle cause di esclusione e l’impossibilità per le stazioni appaltanti di introdurre motivazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice, confermando che l’esclusione ha riguardato solo fatti rientranti nelle tipologie normative previste.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo è richiamato per sottolineare che le cause di esclusione sono solo quelle tassativamente previste dal Codice (artt. 94 e 95) e che le stazioni appaltanti non possono introdurre cause ulteriori nei bandi o nei disciplinari. La sentenza conferma che l’esclusione della ricorrente si basa su cause tipizzate e non su motivi aggiuntivi, garantendo la regolarità della procedura.

Articolo 95

È il fulcro della decisione: la stazione appaltante ha escluso la ricorrente per grave illecito professionale, ossia comportamenti che fanno dubitare dell’affidabilità e integrità dell’operatore. La valutazione è stata considerata discrezionale ma sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. La sentenza chiarisce che la pluralità di irregolarità contestate, seppur non singolarmente gravi, giustificano l’esclusione per la specificità del servizio e il bene protetto (sicurezza minori).

Articolo 98

L’articolo è utilizzato per definire cosa si intende per illecito professionale grave, elencando le condizioni (es. carenze persistenti nell’esecuzione di precedenti appalti) e i relativi mezzi di prova. La sentenza applica questi criteri, valutando il complesso degli episodi emersi a carico della ricorrente e affermando che la stazione appaltante ha correttamente motivato la propria decisione anche in sede di autotutela. L’omessa/erronea dichiarazione nel DGUE è considerata come elemento concorrente, non automatico, ai fini dell’esclusione.

Articoli di riferimento