03/02/2026
Art. 71Art. 108

Rigetto del ricorso in materia di gara d’appalto: legittimità dei criteri tabellari e della valutazione tecnico-discrezionale dell’offerta nelle gare sotto soglia comunitaria

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Sintesi della Sentenza

Il Tar Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di Favecos S.r.l. contro l’aggiudicazione in favore di Italgreen S.p.A. in una procedura telematica aperta per la riqualificazione di un impianto sportivo. Il ricorso principale contestava la legittimità e la ragionevolezza dell’attribuzione di punteggi tecnici (in particolare sullo spessore massimo del filato e sulla presenza di additivo antibatterico), ritenendo che la soglia individuata per i punteggi di eccellenza fosse arbitraria e distorsiva della concorrenza. Il Tar ha ritenuto infondate tutte le doglianze, affermando la correttezza delle scelte della stazione appaltante nell’esercizio della discrezionalità tecnica, la ragionevolezza della graduazione tabellare dei punteggi e la legittimità della valutazione basata sui documenti richiesti dal bando. Di conseguenza, è stato dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Italgreen per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della legittimità delle modalità di attribuzione dei punteggi tecnici all’interno di una gara d’appalto pubblica sotto soglia comunitaria. La ricorrente principale Favecos contestava, tra l’altro, la presunta irragionevolezza della soglia di eccellenza prevista dal bando (spessore del filato ≥ 575 micron) oppure la valutazione della presenza di additivo antibatterico, sostenendo che i prodotti offerti dai concorrenti fossero sostanzialmente identici e che la soglia individuata favorisse indebitamente l’aggiudicataria. Il collegio ha evidenziato che l’individuazione delle soglie e la strutturazione tabellare dei punteggi rientrano nell’ampia discrezionalità amministrativa: salvo che emergano elementi di manifesta illogicità o arbitrarietà, tali scelte non sono sindacabili dal giudice amministrativo. Favecos, pur riconoscendo la rilevanza dello spessore per la qualità, non ha fornito alcuna prova oggettiva della supposta irragionevolezza o della natura distorsiva della soglia. Analogamente, la mancata produzione dei documenti richiesti (es. report di laboratorio sull’additivo antibatterico) ha giustificato la mancata attribuzione dei punteggi. L’accesso alle certificazioni di sistema (LND) e la valutazione sulla loro durata, infine, sono stati ritenuti conformi alle regole di gara e privi di incidenza concreta. Il Tar ribadisce pertanto la correttezza della disciplina di gara e delle valutazioni tecniche svolte dalla commissione, respingendo il ricorso principale e dichiarando improcedibile quello incidentale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 disciplina le regole per la procedura aperta, adottata nel caso di specie, e garantisce la possibilità di partecipazione di qualsiasi operatore economico alla gara. Viene richiamato per qualificare la natura della procedura (aperta e telematica sotto soglia comunitaria), fornendo il quadro normativo della selezione e della trasparenza del confronto competitivo fra le imprese.

Articolo 108

L’articolo 108 stabilisce i criteri di aggiudicazione basati sull’offerta economicamente più vantaggiosa, fondata sul miglior rapporto qualità/prezzo. L’elemento centrale del contenzioso (la graduazione dei punteggi tecnici e la scelta delle soglie di qualità) trova il proprio fondamento nella discrezionalità attribuita dalla norma alla stazione appaltante nel determinare criteri tecnici e ponderazioni, purché tali criteri siano espressi nel bando secondo canoni di trasparenza e ragionevolezza. Il Tar ha richiamato tale articolo per affermare che, in assenza di manifesta illogicità o arbitrarietà, la determinazione dei criteri tabellari e delle soglie qualitative (ad esempio per lo ‘spessore del filato’) è legittima e non sindacabile nel merito, e che le doglianze di Favecos non hanno fornito elementi idonei a dimostrare la violazione di questi principi sostanziali.

Articoli di riferimento