Rigetto del ricorso contro l’esclusione per offerta condizionata in gara pubblica – Sentenza TAR Parma n. 411/2025
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ha respinto il ricorso della società Netzsch Geraetebau GmbH, esclusa dalla gara per la fornitura di attrezzature scientifiche per l’Università di Parma, relativamente ai lotti 1 e 2. L’esclusione è stata ritenuta legittima perché le offerte presentate erano condizionate, cioè recavano clausole e rinvii a condizioni contrattuali proprie dell’operatore economico, differenti rispetto a quelle stabilite dalla stazione appaltante. Il TAR ha inoltre confermato la correttezza dell’utilizzo dell’inversione procedimentale e la non attivabilità del soccorso istruttorio per sanare vizi riguardanti elementi essenziali delle offerte tecniche. La sentenza ha infine ritenuto corretta la comunicazione degli atti e la ripartizione delle competenze tra RUP e Dirigente dell’Area Acquisti.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha deciso che l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara era fondata perché le offerte tecniche presentate risultavano 'condizionate', ovvero contenevano riferimenti a condizioni generali proprie della società, non integrate nella documentazione di gara, e frasi che escludevano la validità contrattuale dei documenti presentati. Tali elementi hanno reso le offerte non univoche e non conformi alla lex specialis, minando la certezza e la serietà dell'impegno contrattuale. La sentenza sottolinea che il principio della par condicio e le regole di trasparenza impongono l'esclusione delle offerte che si discostano dalle condizioni fissate dalla stazione appaltante. Inoltre, il TAR ha precisato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare l’indeterminatezza o la condizionalità delle offerte, poiché ciò comporterebbe una modifica sostanziale delle stesse. Infine, la Corte ha confermato la legittimità della procedura seguita, inclusa l’inversione procedimentale e la corretta ripartizione delle competenze tra i soggetti dell’amministrazione, sancendo che la comunicazione degli atti di esclusione e aggiudicazione è avvenuta secondo le disposizioni normative.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato ha guidato la valutazione della stazione appaltante e del TAR, orientando la procedura verso la scelta dell’offerta che garantisse il miglior rapporto qualità-prezzo, la legalità e la certezza del rapporto, escludendo offerte non serie o condizionate come quella della ricorrente.
Il principio della fiducia è richiamato per giustificare la responsabilità della stazione appaltante nell’adozione delle decisioni e la correttezza delle procedure, escludendo che mere divergenze interpretative sulle modalità di presentazione delle offerte possano costituire colpa grave.
Il principio dell’accesso al mercato è stato rispettato dalla stazione appaltante nel garantire pari opportunità di partecipazione, ma la necessità di conformità alle regole di gara ha imposto l’esclusione delle offerte condizionate, a tutela della concorrenza leale e della trasparenza.
L’articolo è stato citato per legittimare la sequenza delle fasi procedurali, compresa l’eventuale esecuzione anticipata del contratto in caso di urgenza, e per chiarire che la procedura di gara si svolge secondo iter formalizzato e trasparente, come avvenuto nel caso di specie.
L’articolo disciplina l’obbligo di tempestiva comunicazione degli esiti della gara e delle esclusioni agli operatori economici. Il TAR ha ritenuto rispettato tale obbligo, dichiarando infondate le doglianze della ricorrente sulla mancata notifica formale del provvedimento di esclusione, in quanto la comunicazione è avvenuta secondo procedura.
Il TAR ha stabilito che il soccorso istruttorio, regolato dall’art. 101, non poteva essere applicato per sanare vizio sostanziale dell’offerta (condizionalità o indeterminatezza), poiché la norma consente solo chiarimenti che non modifichino il contenuto essenziale dell’offerta tecnica o economica.
L’articolo regola i criteri di selezione e la potestà della stazione appaltante di applicare l’inversione procedimentale, ovvero la valutazione delle offerte prima dei controlli amministrativi. Il TAR ha confermato la corretta attivazione e applicazione di questo meccanismo, che era legittimamente previsto negli atti di gara.



