Legittimità della procedura di gara e proroga tecnica per la concessione del servizio di ripristino della sicurezza stradale a Reggio Emilia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia Romagna - sezione di Parma ha respinto il ricorso di Autofficina Corradini s.r.l. contro la determinazione del Comune di Reggio Emilia che ha indetto una nuova gara e disposto la proroga tecnica della concessione per il servizio di ripristino della sicurezza stradale. La ricorrente contestava principalmente l’impossibilità di presentare un’offerta economica sostenibile, la sovrapposizione dei servizi affidati e la legittimità della proroga tecnica. Il Tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando la regolarità della procedura di gara e la legittimità della proroga tecnica per garantire la continuità del servizio pubblico essenziale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza tre principali censure della ricorrente: 1) il presunto squilibrio economico-finanziario della concessione a causa delle condizioni di gara che impongono al concessionario di recuperare i costi esclusivamente tramite le compagnie assicurative e, solo in casi eccezionali, direttamente dai responsabili non assicurati. Il Tribunale ha chiarito che il Capitolato prevede una cessione dei crediti dal Comune al concessionario, consentendo quest’ultimo di agire anche giudizialmente, nei modi civilisticamente corretti, contro i responsabili e le assicurazioni. Tale sistema non preclude la sostenibilità economica dell’offerta. 2) La contestata sovrapposizione dei servizi tra la concessione attuale e un altro affidamento alla ricorrente per la rimozione e custodia veicoli. La sentenza ha escluso la sovrapposizione poiché il nuovo Capitolato assegna la rimozione solo in via residuale e solo se l’operatore incaricato dal Comune (la ricorrente) è impossibilitato a intervenire. 3) La legittimità della proroga tecnica disposta a favore del precedente concessionario M.P.M. s.r.l., nonostante fosse stato annullato un precedente affidamento diretto. Il Tribunale ha ritenuto che la proroga tecnica è giustificata dalla necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale e che la normativa consente questa misura eccezionale. La proroga non costituisce modifica vietata del contratto perché regolata da una previsione normativa specifica (art. 120, comma 11) applicabile analogicamente anche alle concessioni. In sintesi, la pronuncia tutela l’interesse pubblico alla continuità del servizio, conferma la legittimità delle regole economiche imposte e rigetta i profili di illegittimità prospettati dalla ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
Fondamentale per giustificare la proroga tecnica concessa al precedente concessionario M.P.M. s.r.l. L’articolo 120, comma 11, prevede infatti in casi eccezionali la possibilità di prorogare il contratto in corso per garantire la continuità del servizio. La sentenza applica analogicamente questa norma anche alle concessioni, ritenendo legittima la proroga tecnica in attesa dell’espletamento della nuova gara.
Riferito per confutare la tesi della ricorrente secondo cui la proroga tecnica costituirebbe una modifica vietata del contratto ai sensi dell’articolo 189, che disciplina le modifiche alle concessioni. Il Tribunale ha escluso la rilevanza dell’articolo 189 in quanto la proroga tecnica è disciplinata in via prioritaria e specifica dall’articolo 120, comma 11, e non rappresenta una modifica sostanziale vietata.



