Illegittimità dell'affidamento diretto di una concessione in violazione della normativa specifica sulle concessioni e conseguenze sulla sovrapposizione dei servizi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha accolto parzialmente il ricorso di Autofficina Corradini S.r.l. e Consorzio Italiano Strade e Ambiente contro il Comune di Reggio Emilia, annullando l'affidamento diretto della concessione del servizio di ripristino stradale a M.P.M. s.r.l., perché in contrasto con la normativa vigente sulle concessioni. Il Tribunale ha altresì riconosciuto una illegittima sovrapposizione dei servizi affidati, lesiva dell’equilibrio economico-finanziario del concessionario uscente, condannando il Comune a risarcire i danni per gli interventi eseguiti da terzi nel mese di gennaio. Tuttavia, ha ritenuto opportuno non dichiarare inefficace il contratto stipulato con M.P.M. s.r.l. sino al 30 settembre 2024 per evitare un vuoto nel servizio di pubblica utilità e ha respinto le richieste di risarcimento per perdita di chance e per periodi successivi a gennaio 2024.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ha analizzato l’iter procedurale seguito dal Comune di Reggio Emilia per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. Il Tribunale ha rilevato che il Comune ha utilizzato impropriamente l’istituto dell’affidamento diretto previsto dall’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), norma applicabile agli appalti di lavori, servizi e forniture con importo inferiore alle soglie europee, mentre per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea deve essere seguita la disciplina autonoma prevista dall’art. 187 dello stesso decreto. L’illecito consiste nell’essersi sottratti agli obblighi di consultazione di almeno dieci operatori economici attraverso una procedura negoziata senza bando, come prevede l’art. 187, anziché procedere all’affidamento diretto secondo l’art. 50. La decisione di non concedere la proroga tecnica al gestore uscente, pur prevista come opzione, non costituisce un diritto e non è obbligatoria per l’amministrazione, che può optare per l’affidamento a nuovo soggetto se motivato da ragioni di interesse pubblico. È stata inoltre accertata una reale sovrapposizione tra i servizi di rimozione e ripristino stradale affidati al concessionario uscente e quelli affidati a M.P.M. s.r.l., con conseguente pregiudizio economico e di gestione per il primo. In considerazione del rilevante interesse pubblico e della continuità del servizio, il Tribunale ha deciso di non dichiarare inefficace il contratto in essere con M.P.M. s.r.l., ma di ordinare l’indizione di una corretta procedura di affidamento, escludendo le prestazioni sovrapposte. Ha rigettato le richieste di risarcimento per perdita di chance per assenza di prova concreta della probabilità di aggiudicazione e ha riconosciuto un risarcimento parziale per danni causati nel mese di gennaio 2024, periodo documentato in cui si è verificata la sovrapposizione illegittima.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 50, che disciplina le procedure di affidamento per appalti di lavori, servizi e forniture al di sotto delle soglie europee, è stato applicato erroneamente dal Comune di Reggio Emilia per l’affidamento diretto della concessione del servizio di ripristino stradale. La sentenza chiarisce che questa norma non è applicabile alle concessioni, disciplina che invece richiede l’applicazione autonoma delle norme specifiche sulle concessioni.
L’articolo 187, che regola l’affidamento dei contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno dieci operatori economici, è stato individuato come la norma corretta da applicare alla concessione in oggetto. La sentenza accerta l’illegittimità dell’affidamento diretto realizzato senza questa procedura e ordina l’annullamento del provvedimento di affidamento.



