19/05/2026
Art. 1Art. 2Art. 5Art. 11Art. 41Art. 57Art. 98Art. 102Art. 107Art. 108Art. 110

Rigetto del ricorso Colser contro l’aggiudicazione a Dussmann: discrezionalità della stazione appaltante su illecito professionale e valutazione delle offerte nelle gare pubbliche

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia Romagna-Parma ha rigettato il ricorso proposto da Colser Soc. Coop. contro l’aggiudicazione a Dussmann Service s.r.l. della gara europea per servizi di pulizia, sanificazione e affini presso ASP Parma. Colser lamentava, tra l’altro, gravi illeciti professionali di Dussmann, genericità e carenza nell’impegno alla clausola sociale e monte ore insufficienti, nonché presunta anomalia dell’offerta e irregolarità nella valutazione tecnica. Il TAR ha giudicato tutte le censure infondate, ribadendo l’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione di illeciti professionali e sull’idoneità delle offerte, confermando la legittimità di tutto l’iter di gara.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza esamina dettagliatamente ciascuna delle doglianze di Colser contro l’aggiudicazione a Dussmann. In tema di illeciti professionali (artt. 95, 98 D.Lgs. 36/2023), il TAR evidenzia la discrezionalità della stazione appaltante nel valutare l’affidabilità degli operatori, specificando che episodi quali penali contrattuali o esclusioni da altre gare non costituiscono causa automatica di esclusione, bensì fatti che la stazione appaltante può giudicare (motivatamente) inidonei a incrinare il rapporto fiduciario. Nel caso specifico, ASP Parma ha correttamente vagliato le circostanze e non ha radicalmente travisato i fatti, giustificando la mancata esclusione. La genericità della dichiarazione sulle penali non costituiva automatica violazione; né l’indagine penale citata ricorreva tra i casi di esclusione automatica.

Per quanto concerne la clausola sociale e l’impegno all’assorbimento del personale (artt. 57, 102), il TAR ha riscontrato che Dussmann ha presentato documentazione e dichiarazioni conformi alle previsioni della lex specialis, con sufficiente dettaglio sulla modalità di assorbimento e impegno a tutela dei lavoratori.

Il parametro delle ore lavorate (monte ore) e il presunto costo del lavoro anomalo non costituivano vincoli rigidi, essendo lasciata libertà agli offerenti nell’organizzazione dei servizi, purché non si configuri anomalia. In merito all’anomalia (art. 110), la stazione appaltante ha motivato congruamente sulla sostenibilità economica dell’offerta Dussmann, che ha fornito giustificazioni specifiche su ogni voce di costo.

La presunta irregolarità nella valutazione tecnica (assenza di fasi individuali/collegiali distinte) è stata esclusa, sia perché i commissari hanno formalmente attribuito coefficienti individuali sia perché la coincidenza dei giudizi non implica in sé invalidità procedurale, essendo fisiologico il confronto collegiale.

Nel complesso, la sentenza valorizza il principio della fiducia (art. 2 Codice Appalti), assicurando che il sindacato giurisdizionale resti estrinseco rispetto alla discrezionalità della stazione appaltante, pur garantendo trasparenza e rispetto delle procedure. Non emergono vizi di travisamento, illogicità manifesta o carenza istruttoria che possano giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

È richiamato come principio-guida dell’azione amministrativa, a supporto della valutazione teleologica del procedimento di gara: la stazione appaltante deve perseguire il risultato in modo efficace ed efficiente, bilanciando concorrenza, trasparenza e miglior rapporto qualità/prezzo, principi che la sentenza trova rispettati nell’operato di ASP Parma.

Articolo 2

Il principio della fiducia è menzionato come fondamento per attribuire ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella valutazione dell’affidabilità e integrità degli operatori. La sentenza richiama il ruolo della fiducia sia per la valutazione degli illeciti professionali che nel contenuto globale delle offerte.

Articolo 5

Utilizzato per ribadire la necessità di buona fede e affidamento nel comportamento delle parti, sia pubbliche che private; la sentenza esclude che Dussmann abbia violato tali principi nelle dichiarazioni rese e sottolinea la correttezza dell’azione procedimentale di ASP Parma.

Articolo 11

Rilevante nella verifica della corretta applicazione dei CCNL di settore e nella valutazione del costo del lavoro dichiarato in offerta, la sentenza conferma che Dussmann ha rispettato l’obbligo di applicazione del CCNL Multiservizi, come richiesto dalla lex specialis e dal Codice.

Articolo 41

Richiamato in materia di progettazione dei livelli di servizio e congruità dell’offerta tecnica ed economica: la stazione appaltante ha valutato correttamente la struttura dei servizi e la congruità delle offerte secondo i contenuti e le finalità progettuali di legge.

Articolo 57

Collegato alle clausole sociali, la sentenza conferma che Dussmann ha presentato un ‘progetto di assorbimento’ conforme alla normativa e agli obblighi di inserimento sociale e tutela occupazionale previsti dai documenti di gara e dalla legge.

Articolo 98

Centrale per la questione degli illeciti professionali: la sentenza chiarisce che la valutazione su eventuali comportamenti precedenti dell’operatore spetta alla stazione appaltante, che può considerare irrilevanti penali o esclusioni in altre gare se non ritenute idonee a minare l’affidabilità in concreto, sempre con obbligo di motivazione.

Articolo 102

Viene applicato nel giudizio sulla congruità dell’impegno di Dussmann al rispetto della stabilità occupazionale e dei diritti dei lavoratori. La Commissione di gara ha verificato che tali impegni erano credibili e sufficientemente dettagliati.

Articolo 107

Il principio generale di selezione è applicato in tutta la sentenza, poiché stabilisce i criteri per l’esclusione degli operatori e la verifica di conformità delle offerte alle prescrizioni normative e di gara, che la sentenza giudica rispettate da ASP Parma.

Articolo 108

Rilevante nella scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nella verifica della coerenza tra qualità, prezzo e altri parametri nelle offerte valutate dalla commissione; la sentenza conferma la legittimità della procedura di valutazione adottata.

Articolo 110

Cruciale nella verifica dell’anomalia dell’offerta: il TAR ribadisce che il giudizio sull’anomalia è tecnico-discrezionale e non sindacabile se non per manifesta illogicità o travisamento; la stazione appaltante ha richiesto e valutato giustificativi dettagliati, ritenendoli congrui.

Articoli di riferimento