22/09/2025

Inammissibilità del ricorso contro la revoca di aggiudicazione di appalto per mancata notifica al Comune e legittimità della revoca per sopravvenienze

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società S.C. Costruzioni S.r.l. contro la revoca dell’aggiudicazione di un appalto per la realizzazione di un centro polifunzionale per eventi e spettacoli nel Comune di Albareto. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per mancata notifica al Comune di Albareto, unico soggetto titolare degli atti presupposti alla revoca della procedura di gara. Il tribunale ha comunque affermato, entrando nel merito, che la revoca dell’aggiudicazione è legittima in presenza di sopravvenienze economico-finanziarie e tecniche, conformemente all'art. 21-quinquies della L. 241/1990. Non sussistono invece i presupposti per configurare responsabilità precontrattuale o diritto al risarcimento danni.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si concentra primariamente sulla questione processuale della mancata notifica del ricorso al Comune di Albareto, parte necessaria del procedimento, poiché i provvedimenti oggetto di impugnazione originavano direttamente da atti comunali. Tale omissione determina il difetto di contraddittorio e, quindi, l’inammissibilità del ricorso. Esaminando comunque il merito, il TAR chiarisce che la revoca dell’aggiudicazione di appalto trova giustificazione nella sopravvenuta impossibilità tecnica ed economico-finanziaria di dar corso ai lavori, come ricostruito nelle numerose relazioni tecniche e deliberazioni comunali. Non si tratta di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990 (che richiederebbe la sussistenza di vizi originari e il rispetto di un termine di 12 mesi), ma di una revoca per sopravvenienze (art. 21-quinquies). Il Tribunale respinge la tesi dell’appaltatore circa l’esistenza di meri pretesti e ritiene corretta e motivata la valutazione discrezionale dell’Amministrazione circa la prevalenza di nuovi interessi pubblici. Esclude altresì la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione perché non emergono condotte contrarie alla buona fede e correttezza né la lesione di affidamenti legittimi, essendo la revoca fondata su circostanze nuove e documentate. Il TAR, infine, rigetta anche le doglianze procedurali relative a presunte tardività delle difese della Provincia.