Rigetto del ricorso contro l'aggiudicazione nella gara per il collegamento viario di via Illica a Fidenza: discrezionalità tecnica e rispetto delle norme di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Emilia-Romagna ha respinto il ricorso di Iembo s.p.a. contro l’aggiudicazione della gara per la realizzazione di un nuovo collegamento stradale a Fidenza, che era stata assegnata al RTI guidato da Granelli s.r.l. Il ricorso, incentrato su presunti errori di valutazione delle offerte tecniche e su violazioni delle regole di gara e dei principi dell’evidenza pubblica, è stato ritenuto infondato. Il Tribunale ha confermato che le valutazioni tecniche della Commissione sono espressione di ampia discrezionalità e che non sono emersi errori macroscopici, illogicità o violazioni normative tali da giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha dato centralità al principio secondo cui la valutazione dell’offerta tecnica nelle gare pubbliche è caratterizzata da un’ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo salvo casi di manifesta illogicità, sviamento, irragionevolezza o errore di fatto. Tutte le contestazioni sollevate contro l’aggiudicazione del punteggio e la valutazione delle offerte, comprese quelle relative alle migliorie proposte, alla disponibilità delle aree e alle differenze tra le prescrizioni del progetto e quanto offerto, sono state esaminate e ritenute infondate. Il Tribunale ha chiarito che le proposte migliorative del RTI aggiudicatario erano legittime, non richiedevano nuove autorizzazioni e rispettavano la lex specialis. Anche sulle tempistiche di gara e sulla motivata riduzione del termine per le offerte la stazione appaltante ha agito secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti. La sentenza rafforza la certezza che non è sufficiente la mera divergenza valutativa per annullare una gara e che l’operato della Commissione, se sufficientemente motivato e non viziato da macroscopici errori, non è sindacabile.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è richiamato per affermare che le stazioni appaltanti devono garantire efficacia, efficienza e tempestività nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti, perseguendo il miglior rapporto qualità/prezzo e la legalità. Il Collegio ha valutato che la procedura si sia svolta nel pieno rispetto di questo principio, anche nel bilanciamento tra concorrenza e trasparenza, ritenendo non violati i criteri di legalità e buon andamento invocati dalla ricorrente.
Il principio della fiducia tra pubblica amministrazione e operatori economici è stato invocato dalla ricorrente a sostegno della censura relativa alla valutazione delle offerte e alla presunta carenza di istruttoria. Il Collegio ha però ritenuto che la motivazione delle valutazioni e la condotta amministrativa siano state corrette, trasparenti e rispettose del principio della fiducia, in quanto non sono emerse violazioni evidenti o gravi regole di prudenza.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è stato evocato per contestare la correttezza dell’operato della Commissione. Il TAR ha giudicato che la stazione appaltante abbia agito correttamente, senza ledere l’affidamento degli operatori sia nel rispetto delle regole della gara sia nel rispetto della posizione degli altri concorrenti.
La ricorrente lamentava la violazione del termine minimo per la ricezione delle offerte previsto dalla procedura aperta. Il TAR ha ritenuto legittima la riduzione del termine, motivata da esigenze di urgenza documentate e conformemente all’art. 71, che consente una riduzione dei tempi in presenza di specifiche esigenze e motivazioni, come nel caso dei vincoli di finanziamento pubblico.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, cuore della valutazione in questa gara, è stato applicato secondo i dettami dell’art. 108. La Commissione ha attribuito i punteggi tecnici seguendo i criteri e le ponderazioni fissate dalla lex specialis e tenendo conto della qualità tecnica delle offerte, senza che siano emerse irragionevolezze, arbitrarietà o errori macroscopici in tale valutazione.



