Legittimità dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per difformità di alcuni prodotti rispetto alle specifiche tecniche: insussistenza del soccorso istruttorio e irrilevanza della soglia minima di difformità
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Umbria respinge il ricorso di De.Da Ufficio S.r.l. contro l’annullamento dell’aggiudicazione del Lotto 6 di una gara per la fornitura di cancelleria, deciso dalla Regione Lazio in autotutela a seguito della riscontrata non conformità di 3 prodotti su 140 alle specifiche tecniche di gara. Il Tribunale afferma che anche una difformità minima comporta l’esclusione, quando la lex specialis prevede come requisito essenziale la corrispondenza puntuale di tutti i prodotti, e che non era possibile applicare il soccorso istruttorio per consentire la sostituzione dei prodotti non conformi. La decisione sottolinea che la presenza di requisiti tecnici minimi fissa limiti inderogabili per la validità dell’offerta, indipendentemente dall’assenza di una vera e propria offerta tecnica.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha ritenuto legittima la decisione della Regione Lazio di annullare in autotutela l’aggiudicazione precedentemente disposta a favore della ricorrente, in quanto la lex specialis della gara prevedeva in maniera chiara e vincolante che ogni prodotto offerto dovesse corrispondere alle specifiche tecniche minime indicate a pena di esclusione. Pur trattandosi di una gara al minor prezzo senza offerta tecnica in senso stretto, la presenza di dettagliate specifiche tecniche nell’allegato A del disciplinare imponeva agli operatori economici il rispetto rigoroso di tutti i requisiti richiesti per ciascun prodotto. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata corrispondenza anche di soli tre articoli (su 140) era sufficiente a giustificare l’esclusione, non sussistendo in assenza di previsione espressa alcuna 'soglia di tolleranza'. Il TAR ha altresì escluso la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per la sostituzione dei campioni non conformi, perché ciò avrebbe comportato una modifica dell’offerta tecnica, vietata dalla normativa e dalla stessa legge di gara. Non è stata accolta la tesi della ricorrente secondo cui sarebbe stato necessario accertare l’equivalenza funzionale dei prodotti difformi: la dimostrazione dell’equivalenza doveva essere proposta espressamente e tempestivamente in sede di offerta, e comunque la lex specialis non lasciava spazio a valutazioni discrezionali in funzione di una presunta ininfluenza delle difformità. In definitiva, la sentenza riafferma la centralità del rispetto dei requisiti minimi fissati dalla documentazione di gara e limita il favor partecipationis laddove siano in gioco principi di par condicio e tutela dell’interesse pubblico.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 68 viene citato nella motivazione relativa alle caratteristiche tecniche e modalità di partecipazione degli operatori economici nelle gare pubbliche. Tuttavia, nel caso di specie, non assume rilievo dirimente, poiché la controversia verte sulla conformità dei prodotti offerti e non sulla legittimità della partecipazione di un raggruppamento o consorzio.
L’articolo 79 disciplina le specifiche tecniche degli appalti e il collegato allegato II.5, che integra il principio di equivalenza. Nella sentenza, il TAR afferma che la stazione appaltante aveva legittimamente previsto specifiche tecniche analitiche e vincolanti, che non lasciavano spazio a soluzioni equivalenti non dichiarate espressamente in offerta; pertanto, la mancata dichiarazione di equivalenza e la difformità anche lieve delle forniture rispetto alle specifiche comportano l’esclusione. Il TAR chiarisce che il principio di equivalenza può operare solo se espressamente invocato e provato dall’operatore nella propria offerta, cosa non avvenuta nel caso di specie.
L’articolo 101 regola il soccorso istruttorio, ammettendo solo l’integrazione di documenti amministrativi e non quella dei documenti costitutivi dell’offerta tecnica o economica, né la modifica o sostituzione dei prodotti offerti. Il TAR evidenzia che la Regione Lazio ha correttamente escluso De.Da Ufficio S.r.l. senza consentire la sostituzione dei prodotti, in quanto il soccorso istruttorio può permettere solo chiarimenti e non modifiche dell’offerta, trovando applicazione limitata ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dallo stesso articolo 101 e ribadito dalla lex specialis.



