04/06/2026
Art. 71Art. 108

Annullamento della gara per servizi di assistenza a terra presso l'Aeroporto di Perugia: mancanza di corretta indicazione dei costi della manodopera e illegittimità della lex specialis

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Umbria ha annullato l’aggiudicazione e la procedura per la subconcessione dei servizi di assistenza a terra presso l’Aeroporto di Perugia, constatando che l’offerta dell’aggiudicataria (Aergrifo s.r.l.) avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata indicazione separata, nell’offerta economica, dei costi della manodopera e della sicurezza, come richiesto dalla normativa e dalla lex specialis. Il TAR ha ritenuto illegittimo il ricorso al soccorso istruttorio per sanare tale mancanza e ha inoltre rilevato che la documentazione di gara era lacunosa e contraddittoria, anche rispetto alle informazioni sulla manodopera, ledendo il principio di parità tra i concorrenti. Di conseguenza, sono stati annullati l’aggiudicazione, i documenti di gara e la determina a contrarre.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR poggia su due filoni principali. Primo, il mancato rispetto dell’obbligo – sancito sia dal Codice degli Appalti che dalla legge di gara – di indicare separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera e della sicurezza: tale omissione, in base alla giurisprudenza consolidata e alle disposizioni nazionali ed europee, impone l’esclusione automatica dalla gara senza possibilità di sanatoria tramite soccorso istruttorio, salvo casi di materiale impossibilità dovuta a clausole o modelli fuorvianti, situazione non riscontrata nel caso di specie. Secondo, il TAR ha accolto anche il ricorso incidentale dell’aggiudicataria, rilevando la contraddittorietà e incompletezza della lex specialis, la quale non forniva informazioni essenziali e precise sul costo della manodopera stimato o sui dati relativi al personale da riassorbire, violando così la par condicio e i principi di trasparenza e affidamento. Alla luce di tali vizi, la gara è stata annullata sin dal suo avvio. Il ricorso per il risarcimento è stato respinto, in quanto l’annullamento degli atti lascia comunque la possibilità, in astratto, di ottenere il bene della vita (l’affidamento della subconcessione) in una nuova procedura.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71, che disciplina la procedura aperta, è richiamato perché la gara era formalmente avviata come procedura aperta ex art. 71. Il TAR chiarisce che, nonostante si trattasse di una subconcessione sotto soglia europea, la stazione appaltante si era autovincolata a seguire il dettato del Codice degli Appalti, incluse le prescrizioni sulla procedura e sulle modalità di presentazione delle offerte, richiamando esplicitamente l’articolo 71 nella determina a contrarre e nella legge di gara.

Articolo 108

L’articolo 108 è centrale perché impone l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare chiaramente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza nelle offerte economiche. Il TAR ribadisce che tale onere è tassativo e la sua violazione non può essere sanata con soccorso istruttorio, salvo solo in caso di materiale impossibilità dovuta a difetti della modulistica (che qui non ricorreva). L’omissione di Aergrifo s.r.l. ha dunque imposto l’esclusione dalla gara e l’annullamento dell’aggiudicazione, in conformità sia all’articolo 108 sia alla giurisprudenza interna e comunitaria in materia.

Articoli di riferimento