05/05/2026
Art. 71Art. 100

Rigetto del ricorso di TIM contro l’aggiudicazione a Fastweb della gara per la Centrale Operativa Sanitaria 116117 – Applicazione dei principi di favor partecipationis e analogia dei requisiti tecnici negli appalti pubblici PNRR

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Umbria ha respinto il ricorso di TIM contro l’aggiudicazione a Fastweb della gara per la realizzazione della Centrale Operativa Regionale 116117, ritenendo infondate le censure relative sia al possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale, sia alla pretesa parzialità o indeterminatezza dell’offerta Fastweb. Il tribunale ha chiarito che la gara rientra tra le procedure connesse al PNRR e che, in ossequio al principio del favor partecipationis, il requisito dei “servizi analoghi” deve essere interpretato in senso ampio e non restrittivo. La stazione appaltante ha valutato correttamente le offerte in base ai criteri della lex specialis, assegnando i punteggi tecnici secondo la tipologia di integrazione proposta, senza che ciò incidesse sulla validità dell’offerta di Fastweb.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza due motivi principali di ricorso: 1) la presunta carenza, in capo a Fastweb, del requisito di capacità tecnica-professionale richiesto dal disciplinare (servizi analoghi negli ultimi 10 anni); 2) l’affermata parzialità, condizionamento o indeterminatezza dell’offerta di Fastweb in relazione all’integrazione con le piattaforme regionali. Il TAR, richiamando l’art. 100 del Codice degli Appalti e la relativa giurisprudenza, ha stabilito che il concetto di 'servizi analoghi' non coincide con quello di 'servizi identici', ma comprende prestazioni aventi elementi di similitudine sostanziale rispetto a quelle oggetto di gara, in modo da non restringere indebitamente la concorrenza. La documentazione prodotta da Fastweb, anche se non formalmente corrispondente a tutti gli esempi indicati nel disciplinare, è stata ritenuta idonea a dimostrare il requisito sulla base di un’interpretazione pro-concorrenziale e non formalistica. Quanto alla seconda censura, il TAR ha stabilito che l’integrazione richiesta dalla lex specialis riguardava la proposta progettuale, senza obbligare a una soluzione 'nativa' o a partnership pregresse con fornitori terzi di piattaforme. La differente qualità delle integrazioni offerte era oggetto di valutazione tecnica e punteggio, non di esclusione. Per queste ragioni, la domanda di TIM è stata respinta, anche in ragione dell’interesse pubblico alla rapida attuazione degli interventi PNRR.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è richiamato come base normativa della procedura aperta adottata per l’appalto. Il TAR conferma che la gara è stata correttamente indetta come procedura aperta e che i termini e le modalità di partecipazione non sono stati violati né sono oggetto di specifica contestazione nel merito della decisione.

Articolo 100

È l’articolo centrale nella decisione. Il TAR applica e interpreta il concetto di 'servizi analoghi' ex art. 100, comma 11, del Codice appalti, chiarendo che esso deve essere inteso in senso ampio e non restrittivo, valorizzando il principio di favor partecipationis. La sentenza sottolinea che la verifica della capacità tecnica va fatta in concreto, sulla base della similitudine sostanziale delle esperienze maturate e della rilevanza merceologica e funzionale delle precedenti prestazioni, senza esigere identità assoluta tra oggetto della gara e pregressi contratti. La documentazione richiesta è da intendere come esemplificativa e non tassativa, sempre per evitare interpretazioni che limitino indebitamente la concorrenza.

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