Illegittima esclusione da gara per mancata attivazione del soccorso istruttorio: la riammissione di Linde Gas Italia S.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Umbria ha annullato l’esclusione di Linde Gas Italia S.r.l. da una gara per la fornitura di ossigeno liquido, stabilendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio rispetto a carenze documentali meramente formali nella comprova dei requisiti tecnici. Il Tribunale ha riconosciuto che la società era sostanzialmente in possesso dei requisiti richiesti e che la documentazione integrativa doveva essere ammessa, rimettendola così in gara e ordinando l’annullamento dei provvedimenti di esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Umbria muove dalla constatazione che, nella fase di verifica dei requisiti tecnici, Linde Gas aveva presentato documentazione incompleta o carente, ma aveva comunque dichiarato, già nella domanda di partecipazione e nel DGUE, il possesso delle esperienze necessarie, fornendo i riferimenti contrattuali richiesti dal disciplinare. La stazione appaltante, invece di attivare il soccorso istruttorio (come imposto sia dall’articolo 101 del Codice degli Appalti sia dalla stessa lex specialis di gara), ha escluso l’operatore per questioni formali relative alla documentazione a supporto dei contratti dichiarati, pur senza contestare il possesso sostanziale del requisito. Il giudice ha ribadito che il soccorso istruttorio si applica a tutti i profili formali e documentali che non toccano l’offerta tecnica o economica, per favorire la concorrenza e evitare esclusioni sproporzionate, in coerenza con i principi generali di fiducia, accesso al mercato, buona fede e risultato. Inoltre, il TAR ha evidenziato come non vi sia stata alcuna sostituzione di contratti, ma solo integrazione documentale rispetto a forniture già dichiarate, distinguendo nettamente il caso da quello richiamato dalla stazione appaltante (Cons. Stato 1300/2026). Accogliendo il ricorso, il TAR ha disposto la riammissione di Linde Gas in gara e l’annullamento degli atti impugnati.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è richiamato per sostenere che le procedure di gara devono essere orientate al conseguimento del miglior risultato possibile per l’amministrazione, promuovendo la partecipazione effettiva degli operatori e la massima efficienza, senza cedere a formalismi inutili che possano rallentare o distorcere la selezione del concorrente più qualificato.
Il principio della fiducia fonda la legittima aspettativa degli operatori economici rispetto a una gestione procedurale corretta, trasparente e leale, escludendo che errori meramente documentali, pur in presenza dei requisiti sostanziali, possano essere sanzionati con l’esclusione senza prima concedere la possibilità di integrazione.
Il principio dell’accesso al mercato è usato a supporto della tesi secondo cui la massima partecipazione degli operatori deve essere favorita e le esclusioni devono avvenire solo nei casi di reale pregiudizio alla par condicio, evitando che vizi di forma impediscano l’ingresso o la permanenza in gara di operatori qualificati.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è utilizzato per valorizzare il comportamento collaborativo e corretto delle parti in gara e per stigmatizzare l’adozione di provvedimenti espulsivi sproporzionati e non necessari, laddove il possesso sostanziale del requisito risulti dagli atti e l’irregolarità sia solo documentale.
L'articolo 101 sul soccorso istruttorio è direttamente applicato per affermare che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire a Linde Gas di integrare la propria documentazione comprovante i requisiti di capacità tecnica, trattandosi di carenze formali e non attinenti all’offerta tecnica/economica, e che non sussistevano le condizioni per un’esclusione automatica.



