06/03/2025
Art. 193

Revoca di dichiarazione di pubblico interesse in progetto di finanza di progetto: insussistenza di responsabilità precontrattuale e diritto all’indennizzo

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato da Italgeco S.c.ar.l., che contestava la revoca da parte del Comune di Attigliano della dichiarazione di pubblico interesse riguardante la sua proposta di project financing per la realizzazione di un tempio crematorio. Il Comune aveva motivato la revoca con prevalenti esigenze di sviluppo turistico locale. La sentenza afferma che la deliberazione comunale è legittima, correttamente motivata e non viola i diritti della ricorrente, non sussistendo né un affidamento giuridicamente tutelabile né diritto al risarcimento o all’indennizzo, poiché la procedura era ancora in uno stadio embrionale e non vi era stata indizione di gara né attribuzione di vantaggi economici diretti all’impresa proponente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio che la dichiarazione di pubblico interesse di una proposta di project financing presentata da un privato non genera immediatamente diritti economici o aspettative giuridiche tutelabili, ma solo un’aspettativa di fatto affinché l’amministrazione proceda con la valutazione e la gara pubblica. Nel caso di specie, il Comune di Attigliano ha operato una legittima valutazione discrezionale nel revocare la dichiarazione di interesse per tutelare un interesse pubblico ritenuto prevalente (lo sviluppo turistico). La Corte ha escluso la violazione di norme sul procedimento amministrativo, ribadendo la natura discrezionale della valutazione e la non obbligatorietà di comunicazioni di avvio procedimento o preavvisi in questa fase. Inoltre, non è stata ravvisata responsabilità precontrattuale né diritto all’indennizzo, poiché l’iter si era arrestato prima della gara, momento in cui l’affidamento giuridico inizia a consolidarsi. La domanda di risarcimento e di indennizzo è stata pertanto respinta, anche a causa della mancanza di prova circa le spese effettivamente sostenute dalla ricorrente in modo specifico e correlato al progetto locale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 193

L'articolo 193 del Codice degli Appalti disciplina la procedura di project financing, inclusa la fase di presentazione delle proposte di iniziativa privata e la successiva valutazione da parte dell’ente pubblico. Nella sentenza è richiamato implicitamente in quanto la proposta di Italgeco è stata presentata ai sensi di questa norma, evidenziando che la mera dichiarazione di pubblico interesse secondo l’articolo 193 non vincola l’Amministrazione ad avviare la gara e non produce effetti immediati di vantaggio economico per il proponente. La sentenza sottolinea come la valutazione e la revoca della dichiarazione rientrino nella discrezionalità dell’ente, che può revocare la procedura prima della gara senza obblighi di risarcimento o indennizzo, conformemente alla disciplina prevista dall’articolo 193.

Articoli di riferimento