06/05/2026
Art. 193

Responsabilità precontrattuale nella procedura di project financing: il TAR Umbria esclude il diritto al risarcimento della società proponente in assenza di affidamento qualificato e di completa istruttoria

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Sintesi della Sentenza

La Fenice S.r.l. aveva proposto in project financing la costruzione e gestione di un tempio crematorio al Comune di Foligno, il quale ha interrotto la procedura senza dichiarare la fattibilità della proposta entro il termine previsto. La società lamentava la responsabilità precontrattuale dell’Ente, chiedendo un risarcimento per le spese sostenute e la perdita di chance. Il TAR Umbria ha respinto il ricorso, escludendo sia l’illegittimità procedurale che la sussistenza di un ragionevole affidamento tutelabile: mancava infatti una fase avanzata del procedimento (valutazione di fattibilità o dichiarazione di pubblico interesse), e le ragioni ostative erano note e ragionevoli. L’ente aveva richiesto più volte integrazioni documentali e aveva chiarito la necessità di una variante urbanistica e la presenza di complessi vincoli ambientali e paesaggistici.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Umbria ha spiegato che, secondo il Codice degli appalti e la giurisprudenza sui project financing, la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può configurarsi solo quando il privato, a causa di condotte colpose dell’Ente, abbia maturato un affidamento incolpevole sulla positiva conclusione del contratto. Nel caso de La Fenice S.r.l., tale affidamento non è sorto perché la procedura era ancora nella fase istruttoria, senza che il progetto fosse stato dichiarato di pubblico interesse o che si fosse giunti all’indizione della gara. Il periodo di interlocuzione e ritardo non integra violazione rilevante, poiché la complessità tecnica e i vincoli sono stati sempre rappresentati, e la scadenza del termine di 90 giorni, prevista dall’art. 193, non è da intendersi come perentoria. Anche il danno da perdita di chance non può essere riconosciuto in quanto, in assenza di una posizione giuridicamente protetta, il privato non aveva prospettiva concreta di aggiudicazione della concessione. L’obbligo di provvedere entro un termine e la procedura trasparente non producono, in questa fase, una posizione di diritto soggettivo alla stipula della convenzione, né la tardiva manifestazione del diniego configura responsabilità risarcitoria.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 193

Il TAR ha esaminato l’articolo 193 per chiarire che la procedura di project financing prevede una valutazione della fattibilità della proposta entro 90 giorni dalla sua presentazione, ma l’effettiva decorrenza del termine presuppone la completezza dell’istanza. Nel caso concreto, la documentazione della ricorrente era incompleta e soggetta a continue richieste di integrazione, quindi i termini non risultavano spirati. Comunque, il mancato rispetto del termine non comporta responsabilità automatica dell’ente, in quanto il termine ha carattere ordinatorio e non perentorio, come confermato dalla giurisprudenza e dalla successiva evoluzione normativa. Solo dopo la dichiarazione di pubblico interesse o l’indizione della gara può sorgere un affidamento giuridicamente tutelato.

Articoli di riferimento