06/10/2026
Art. 71Art. 98

Gara per la concessione del servizio di distributori automatici presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia – III ricorso IVS Italia S.p.a.: rigetto per infondatezza e inammissibilità dei motivi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Umbria ha respinto (in parte inammissibile e in parte infondato) il ricorso presentato da IVS Italia S.p.a. contro l’aggiudicazione del Lotto 2, relativo alla gestione dei distributori automatici presso l’Azienda Ospedaliera di Perugia, a favore di Coiba S.r.l. IVS lamentava vizi nella separazione delle fasi di gara, nella valutazione tecnica delle offerte e la presunta carenza di qualificazione della stazione appaltante. Il Tribunale ha chiarito che le offerte tecniche sono state valutate secondo criteri oggettivi, senza discrezionalità, e che la conoscenza anticipata dell’offerta economica non ha inciso sull’imparzialità perché il criterio di aggiudicazione era quello del massimo rialzo (prezzo più basso). Il terzo motivo, relativo alla qualificazione della stazione appaltante, è stato dichiarato inammissibile per formazione del giudicato interno. È stata respinta anche la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dalla controinteressata.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Umbria si fonda sull’analisi delle specifiche fasi di gara e sulla natura dei motivi di ricorso. In primo luogo, il Tribunale ha escluso la violazione del principio di separazione e segretezza delle offerte economiche e tecniche, poiché l’unica conoscenza anticipata riguardava l’offerta dell’aggiudicatario e, trattandosi di gara al prezzo più basso, la valutazione tecnica era limitata a una verifica oggettiva di conformità, priva di discrezionalità. È stato inoltre ribadito che il seggio di gara non poteva essere influenzato dalla conoscenza anticipata dell’offerta economica, perché la graduatoria finale era determinata esclusivamente dal parametro economico, una volta riscontrata la conformità tecnica secondo criteri on/off. Il secondo motivo, contestando la discrezionalità nella valutazione tecnica, è stato respinto in quanto, anche in fase di rivalutazione, il seggio si è attenuto a mere verifiche di conformità previste dal capitolato, senza introdurre nuovi criteri o operare valutazioni soggettive. Il terzo motivo, relativo alla presunta carenza di qualificazione della stazione appaltante, non è stato esaminato nel merito perché non riproposto tempestivamente e, secondo il principio del giudicato interno, non più deducibile. Il TAR ha infine respinto la richiesta di danni per lite temeraria, ritenendo non provata l’esistenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71, che disciplina la procedura aperta, è stato richiamato a fondamento della legittimità della procedura adottata dall’Azienda Ospedaliera, che ha consentito la partecipazione di più operatori e la trasparenza nella conduzione della gara. La procedura si è svolta regolarmente secondo le tempistiche e modalità previste dall’articolo, garantendo la parità di accesso degli operatori interessati.

Articolo 98

L’articolo 98, relativo all’esclusione per illecito professionale grave, è stato implicitamente chiamato in causa con riferimento alle valutazioni tecniche delle offerte e all’eventuale esclusione degli operatori per non conformità ai requisiti di gara. In sentenza si richiama la necessità di motivare e circostanziare qualsiasi esclusione e si conferma che nella presente gara le verifiche tecniche sono state condotte in modo oggettivo, senza contestazioni su comportamenti gravemente illeciti o sanzionabili ai sensi dell’articolo 98.

Articoli di riferimento