13/10/2025
Art. 90Art. 101Art. 107

Annullamento dell'esclusione da gara per omessa dichiarazione sugli obblighi assunzionali PNRR: prevalenza del principio del risultato e applicazione estensiva del soccorso istruttorio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Umbria ha accolto il ricorso di Etica S.p.A., annullando l’esclusione dalla gara per la realizzazione di un impianto PNRR, ordinando la riammissione e l’attivazione del soccorso istruttorio. L’errore formale nella dichiarazione sull’obbligo di assunzioni di giovani e donne non è stato considerato sintomo di volontà contraria, essendovi comunque un impegno assunto altrove nella domanda. La sanzione espulsiva è stata ritenuta sproporzionata e contraria al principio del risultato, valorizzando la necessità di interpretare la volontà sostanziale dell’offerente e favorire la più ampia partecipazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’analisi del sistema PNRR e della disciplina degli obblighi assunzionali di giovani e donne nelle procedure pubbliche. Il TAR riconosce che la dichiarazione specifica andava inserita, ma ritiene che la Commissione di gara avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio di fronte a una situazione ambigua, dove la volontà di rispettare l’obbligo era comunque espressa in modo onnicomprensivo in altra parte della domanda. Il Collegio applica una visione sostanzialista, dando rilievo al principio del risultato introdotto dal nuovo Codice, che impone di evitare esclusioni formalistiche quando l’interesse pubblico all’efficace realizzazione dell’opera (specie con fondi PNRR) e la par condicio non sono realmente compromessi. La pronuncia supera quindi un orientamento più rigoroso, riconoscendo la sanabilità dell’omissione in casi come questo tramite soccorso istruttorio. Ne consegue l’annullamento degli atti di esclusione e della eventuale aggiudicazione nel frattempo disposta, con inefficacia del relativo contratto, e la riammissione di Etica S.p.A. con possibilità di regolarizzare la propria posizione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 90

L’articolo è richiamato quale base per la comunicazione formale dell’esclusione dalla gara e degli atti relativi, garantendo il diritto di informazione tempestiva agli operatori esclusi e la trasparenza amministrativa nella procedura.

Articolo 101

È centrale nella decisione: il TAR afferma che l’omessa o erronea dichiarazione sull’assunzione delle quote giovanili e femminili era suscettibile di essere sanata tramite soccorso istruttorio, in quanto riguardava la documentazione amministrativa e non costituiva modifica dell’offerta tecnica o economica. Sottolinea inoltre l’obbligo della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio in presenza di errori interpretabili come meri equivoci o incertezze formali.

Articolo 107

Viene richiamato per giustificare la modalità procedurale dell’inversione procedimentale (prima apertura delle offerte, poi verifica amministrativa) prevista in gara. È inoltre collegato ai principi generali di selezione e alle condizioni di esclusione per il mancato rispetto degli obblighi sociali e lavoristici; nella fattispecie però, il TAR enfatizza che la finalità sostanziale di tutela occupazionale era comunque rispettata e che la rigorosa esclusione sarebbe stata in contrasto con il principio di proporzionalità e con le finalità PNRR.

Articoli di riferimento