14/02/2025
Art. 15

Conferma dell'offerta telematica come requisito essenziale per l'ammissibilità in gara: esclusione di Vigilanza Umbra per mancata conferma dell'offerta economica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Umbria ha respinto il ricorso di Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. contro la sua esclusione dalla procedura aperta a lotti per servizi di vigilanza nella Regione Umbria. L’esclusione è stata motivata dal mancato completamento della procedura telematica di presentazione dell’offerta economica, in particolare dalla mancata conferma finale dell’offerta economica, adempimento irrinunciabile ai fini della validità dell’offerta stessa. La Corte ha ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante, in quanto la mera immissione e firma digitale non erano sufficienti a validare l’offerta. Tale requisito era chiaramente indicato nel disciplinare di gara e nel disciplinare telematico, e la stazione appaltante non ha esercitato un potere discrezionale di esclusione, ma ha semplicemente constatato l’assenza fattuale dell’offerta economica.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ribadisce l’importanza della rigorosa osservanza delle regole procedurali previste negli atti di gara, soprattutto nelle gare telematiche dove il sistema informatico richiede passaggi specifici per la validazione e trasmissione definitiva delle offerte. Nel caso di specie, Vigilanza Umbra ha caricato e firmato digitalmente i documenti dell’offerta economica ma non ha eseguito l’ultimo passaggio di conferma sull’apposito pulsante della piattaforma, pertanto l’offerta non è mai stata formalmente trasmessa e resa disponibile per la valutazione della commissione. La Corte ha sottolineato la centralità del principio di autoresponsabilità dell’offerente nel rispetto delle regole tecniche e amministrative, invitando a un uso scrupoloso degli strumenti telematici. Inoltre ha precisato che le esclusioni legate a mancanze procedurali non configurano un potere discrezionale ma sono il semplice effetto logico dell’assenza del presupposto materiale. Ha inoltre rigettato la tesi sostanzialista che auspica la riammissione per favorire la massima partecipazione, in quanto non ricorrevano le condizioni previste dalla giurisprudenza per deroghe a causa della gravità e della specificità del difetto contestato. Infine, la competenza per l'esclusione è stata correttamente attribuita al RUP tramite la presa d'atto della commissione, e non sono state violate le norme sul procedimento di aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 15

L’articolo 15, che regola la figura e le competenze del Responsabile Unico del Progetto (RUP), è richiamato in relazione alla competenza dell’esclusione dall’offerta. Nel caso in esame, il TAR ha precisato che, benché la valutazione tecnica sia di competenza della Commissione giudicatrice, la competenza a prendere atto dell’esclusione e a formalizzarla con provvedimento definitivo spetta al RUP, come previsto dalla normativa vigente sul suo ruolo negli appalti pubblici.

Articoli di riferimento