14/04/2025
Art. 101

Annullamento della non ammissione per difetto di valutazione del soccorso istruttorio nel requisito di capacità tecnico-professionale

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha accolto il ricorso presentato dal RTI Logibiotech s.r.l. e CSA s.c.p.a. contro la loro esclusione dalla gara per il servizio di archiviazione della documentazione sanitaria e vetrini di anatomia patologica. La stazione appaltante aveva escluso il RTI perché riteneva non corretto il requisito di capacità tecnica professionale richiesto, che prevedeva almeno un contratto per un importo minimo, ritenendo non sommabili più contratti. La sentenza ha confermato la legittimità della previsione del bando in termini di requisito tecnico, ma ha accolto il ricorso in quanto la stazione appaltante ha errato nel non considerare un contratto integrativo presentato in sede di soccorso istruttorio, che attestava il possesso del requisito nel triennio valido. La gara dovrà quindi riesaminare i requisiti con la documentazione completa.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza distingue due temi principali: in primo luogo conferma che la scelta della stazione appaltante di richiedere la dimostrazione del requisito tecnico-professionale tramite almeno un singolo contratto di importo minimo è una discrezionalità legittima, motivata dalla necessità di garantire la capacità tecnica e organizzativa sufficiente per la gestione del servizio delicato e di elevata entità economica, coerentemente con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e interesse pubblico alla qualità. In secondo luogo, la sentenza critica la limitata interpretazione data al soccorso istruttorio dall’amministrazione, che ha escluso un contratto aggiuntivo presentato dopo l’offerta, nonostante fosse un elemento di prova relativo a un requisito già dichiarato e acquisito prima della scadenza. Il TAR richiama la normativa vigente (art. 101 d.lgs. 36/2023) e la giurisprudenza che amplia la portata del soccorso istruttorio, consentendo di integrare documenti relativi a requisiti dichiarati, purché non si modifichino i contenuti dell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il ricorso viene accolto e il provvedimento di esclusione annullato, con rinvio alla stazione appaltante affinché valuti correttamente il requisito con la valutazione del contratto preesistente riportato nel soccorso istruttorio. Le spese di lite sono compensate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 101

L’articolo 101 è stato centrale nella decisione del TAR, che ha ritenuto errata l’interpretazione data dalla stazione appaltante circa i limiti del soccorso istruttorio. Il giudice ha ricordato che l’articolo consente l’integrazione o la sanatoria di documenti e informazioni a sostegno di requisiti già dichiarati, purché non riguardino l’offerta tecnica o economica. Pertanto, il contratto presentato durante il soccorso istruttorio doveva essere considerato per dimostrare il possesso del requisito tecnico-professionale e non poteva condurre all’esclusione automatica del concorrente.

Articoli di riferimento