Rigetto del ricorso avverso l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Magione – Legittima la valutazione dell’offerta e la mancata esclusione dell’aggiudicataria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Umbria ha respinto il ricorso con cui la società Turismo Fratarcangeli Cocco (TFC) chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto n. 12 della gara per il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Magione, effettuata da PuntoZero s.c.ar.l. in favore di Sordilli Tours s.r.l. Il ricorso si fondava sia su presunti profili di anomalia economica dell’offerta aggiudicataria che sulla presunta incongruità tecnica e sulla non effettiva disponibilità dei mezzi dichiarati. Il Tribunale ha ritenuto infondate entrambe le censure: la stazione appaltante ha esercitato legittimamente la sua ampia discrezionalità nella valutazione della congruità dell’offerta, non è emersa alcuna macroscopica anomalia né falsità dichiarativa, e la disciplina di gara è stata correttamente interpretata come idonea a favorire la concorrenza. Nessuna delle doglianze della ricorrente ha quindi giustificato l’annullamento degli atti impugnati.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina innanzitutto la contestazione di TFC circa l’anomalia dell’offerta di Sordilli Tours. Il TAR ha sottolineato come, in base all’art. 110 del Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023), la valutazione della congruità dell’offerta rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, la quale può attivare la verifica relativa solo in presenza di manifesti elementi di inattendibilità, che però nella fattispecie non sono emersi né per quanto riguarda il costo del personale, della formazione, dei mezzi, né per le voci di costo accessorie. Inoltre, la lex specialis (disciplinare paragrafo 23) non escludeva la possibilità di verifica facoltativa anche al di fuori dei parametri numerici automatici, che comunque non risultavano superati. Quanto alla lamentata incongruenza tra i mezzi dichiarati e quelli richiesti per il servizio, il TAR precisa che la normativa di gara non vietava di proporre mezzi con capienza superiore al minimo richiesto e che l’impegno all’acquisto dei nuovi mezzi era stato formulato in modo attendibile. L’eventuale utilizzo dei mezzi di scorta e la questione della loro effettiva messa in servizio sono aspetti attinenti all’esecuzione del contratto e non rilevano in sede di aggiudicazione. Non è stato, inoltre, riscontrato alcun elemento di falsità dichiarativa. Infine, il Tribunale richiama il principio della massima partecipazione alle gare e la necessità di evitare interpretazioni restrittive della documentazione di gara, concludendo per il rigetto integrale del ricorso e delle relative domande risarcitorie.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 viene richiamato in sentenza in quanto la procedura di gara impugnata è stata espletata secondo la procedura aperta disciplinata da tale norma, che garantisce la possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici interessati. Il TAR, nel valutare le doglianze della ricorrente, ha riaffermato i principi di trasparenza, parità di trattamento e massima partecipazione sottesi alla procedura aperta – principi che si riflettono anche nell’interpretazione della documentazione di gara e nella valutazione della legittimità delle offerte presentate.



