Applicazione del principio di invarianza nella gara per forniture di dispositivi medici: esclusione di Bioseven e validità dell’aggiudicazione a Abbott
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso di Bioseven s.r.l. volto a contestare l'aggiudicazione del lotto 6 della gara per la fornitura di dispositivi CGM con allarmi predittivi a favore di Abbott s.r.l. La ricorrente sosteneva che il prodotto di Abbott non rispettasse il requisito degli allarmi predittivi, ma il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della disciplina di gara e della documentazione tecnica, il dispositivo fosse conforme. Inoltre, è stato applicato il principio di invarianza che impedisce la modifica della graduatoria e del punteggio degli altri concorrenti in seguito all’esclusione di un operatore, rendendo quindi privo di interesse il ricorso della ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su due pilastri principali: l’applicazione del principio di invarianza previsto dall’articolo 108, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023 e l’interpretazione restrittiva della disciplina di gara in materia di caratteristiche tecniche richieste. Il principio di invarianza impedisce che, in seguito a esclusioni successive all’aggiudicazione, vengano ricalcolati i punteggi o modificate le medie che hanno determinato la graduatoria finale, allo scopo di garantire stabilità, certezza e rapidità alla procedura e di prevenire ricorsi speculativi volti solo a modificare l’ordine di classifica. Ne consegue che, anche se Abbott fosse esclusa, Bioseven non migliorerebbe la propria posizione in graduatoria, rendendo il ricorso privo di un interesse concreto e attuale. Sul punto tecnico, la funzione di "allarmi predittivi" prevista dal capitolato è stata interpretata alla luce del testo letterale e delle specifiche essenziali indicate dal disciplinare, che non imponevano modalità particolarmente stringenti o attive di segnalazione. La Commissione ha correttamente valutato idoneo il prodotto di Abbott, che fornisce una segnalazione di eventi critici imminenti via messaggi visualizzabili anche solo all’apertura dell’app, configurandosi quindi come conforme ai requisiti minimi. Le contestazioni della ricorrente sono state pertanto ritenute infondate sia sotto il profilo tecnico che sotto quello giuridico.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108, comma 12, stabilisce il principio di invarianza delle valutazioni e della graduatoria dopo la fase di aggiudicazione, impedendo modifiche successive a esclusioni o annullamenti che altererebbero la composizione delle medie e punteggi. La sentenza applica tale norma per dichiarare che anche in caso di esclusione di Abbott non si deve riparametrare il punteggio degli altri partecipanti, cristallizzando così la graduatoria. Ciò comporta la carenza di interesse della ricorrente Bioseven che non migliorerebbe la sua posizione, rendendo il ricorso inammissibile.



