Legittimità dell’aggiudicazione nella gara per servizi di laboratorio della Regione Umbria – Lotto 8 'Autoimmunità': il TAR Umbria respinge il ricorso di Thermo Fisher Diagnostics
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Umbria ha respinto il ricorso proposto da Thermo Fisher Diagnostics e altri operatori contro l’aggiudicazione del lotto 8 ('autoimmunità') della gara centralizzata per servizi di laboratorio alla RTI Instrumentation Laboratory-Dasit, dichiarando altresì improcedibili le doglianze relative alla seconda classificata Menarini per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale ha ritenuto legittima la valutazione tecnica della Commissione e la formulazione delle offerte aggiudicatarie rispetto alla lex specialis, rilevando l’assenza di vizi sostanziali nell’interpretazione dei requisiti minimi e nella determinazione dei fabbisogni di reagenti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta un ricorso amministrativo in tema di affidamento di un appalto pubblico per la fornitura di servizi di laboratorio alle aziende sanitarie umbre. Il ricorso di Thermo Fisher mirava principalmente a contestare la mancata esclusione dei concorrenti Menarini (seconda classificata) e, soprattutto, dell’aggiudicataria RTI IL–Dasit, per presunte violazioni della lex specialis e di alcuni principi del Codice degli appalti. Il TAR ha dapprima esaminato nel merito i motivi attinenti l’esclusione della prima graduata (motivi 4 e 5), ritenendoli infondati perché la lex specialis non richiedeva specificamente che i reagenti per il test ANA fossero su un’unica strip, né vi era una prescrizione stringente sulla quantità di reagenti per i controlli di qualità e calibrazioni da offrire. È stato valorizzato il principio secondo cui le clausole di gara vanno interpretate secondo il loro dato letterale e sistematico e la discrezionalità tecnica della Commissione può essere sindacata solo in caso di manifesta illogicità o travisamento, qui non verificatisi. L’offerta dell’aggiudicataria era conforme e la determinazione delle quantità di reagenti era coerente con il sistema “a prestazione”, in cui è l’operatore ad assumersi il rischio del fabbisogno. Di conseguenza, la legittimità dell’aggiudicazione ha reso improcedibili i motivi relativi alla posizione della seconda classificata, perché anche la loro accoglienza non avrebbe condotto all’assegnazione dell’appalto alla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto quanto ai motivi sull’aggiudicataria e dichiarato improcedibile per il resto, con compensazione delle spese di lite.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è richiamato tra le norme generali di riferimento e alla base dei rilievi della ricorrente circa la necessità di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo e la trasparenza delle procedure. Il TAR ha valorizzato l’effettivo perseguimento di un risultato efficiente e conforme agli interessi della collettività, ritenendo che la stazione appaltante abbia correttamente interpretato questo principio nella valutazione delle offerte e nella gestione del fabbisogno di reagenti.
La procedura oggetto di giudizio era una procedura aperta disciplinata dall’art. 71, che consente la massima partecipazione degli operatori economici e prevede termini minimi e regole procedurali per la presentazione delle offerte. Il rispetto di tale procedura è stato dato per pacifico e non oggetto di censure accolte, confermando la validità formale dell’indizione e dello svolgimento della gara.
Rilevante laddove il TAR ha valutato la conformità delle offerte tecniche ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche, richiamate dalla lex specialis e dagli allegati di gara. Il Tribunale ha ribadito che i requisiti minimi dovevano essere valutati secondo quanto letteralmente stabilito nelle specifiche tecniche, senza interpretazioni restrittive o creative non espressamente previste.
Non direttamente decisivo nella motivazione della sentenza, ma richiamato nell’ambito delle cause di esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese. Il principio di esclusione trova applicazione nella valutazione della legittimità dell’ammissione dei raggruppamenti concorrenti, benché non sia stato ravvisato alcun motivo ostativo nel caso concreto.
Evocato nell’ambito dei motivi di ricorso relativi all’asserita falsità o incompletezza delle informazioni fornite da Menarini. Il TAR ha implicitamente escluso l’applicabilità dell’art. 98 in assenza di gravi illeciti professionali accertati o di comportamenti decisivi ai fini dell’esclusione secondo la disciplina di legge e la lex specialis.
Ha rappresentato il quadro normativo di riferimento per la verifica della conformità delle offerte ai requisiti della gara e per l’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante nella valutazione della congruità tecnica delle stesse. La sentenza richiama la necessità di tutelare la par condicio e la trasparenza, confermando la correttezza delle scelte della Commissione tecnica.
Costituisce la norma di riferimento sui criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) e sulla ponderazione tra prezzo e qualità. Il TAR ha verificato che la valutazione delle offerte sia avvenuta secondo i criteri e le ponderazioni fissate dalla documentazione di gara, senza violazioni del dovere di trasparenza o arbitrarietà nella discrezionalità tecnica.



