23/12/2023
Art. 225Art. 226

Annullamento dell'esclusione dalla gara del consorzio Energos per mancata attivazione del soccorso istruttorio e corretta interpretazione dei requisiti di qualificazione

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha annullato l'esclusione del consorzio Energos dalla gara indetta dall’AUSL Umbria 2 per la progettazione e realizzazione di opere finanziate con fondi PNRR, poiché la stazione appaltante non ha attivato il soccorso istruttorio per consentire l'integrazione della documentazione relativa ai requisiti di qualificazione tecnica. La richiesta di almeno due servizi di punta per categoria è stata interpretata correttamente in senso letterale, ma Energos avrebbe dovuto poter integrare la documentazione incomplete senza essere escluso automaticamente.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Umbria ha valutato che la clausola del disciplinare di gara che richiede «almeno due servizi di punta» per categoria di opere è chiara e conforme al quadro normativo, pertanto l’esclusione basata su tale requisito è giuridicamente legittima nella sua formulazione. Tuttavia, la stazione appaltante ha omesso di attivare il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023, che avrebbe consentito al consorzio Energos di integrare la dichiarazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale. La mancata attivazione rappresenta un vizio procedurale che ha portato a un’esclusione illegittima. L’ordine di riammissione della ricorrente alla gara con riserva, precedentemente disposto con decreto cautelare, è stato confermato. Inoltre, è stato precisato che, per le procedure finanziate con fondi PNRR, pur conservando efficacia alcune disposizioni speciali (d.l. 77/2021), per quanto non derogato si applicano le disposizioni del nuovo codice appalti d.lgs. 36/2023, in particolare in materia di interpretazione delle clausole e soccorso istruttorio. Il TAR ha quindi garantito il rispetto del principio del favor participationis e l’adeguata tutela del diritto di partecipazione alle gare pubbliche evitando esclusioni basate su carenze meramente formali e sanabili.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 225

L’articolo stabilisce che, per le procedure finanziate con risorse PNRR, si applicano anche le disposizioni speciali del d.l. 77/2021, ma per quanto non derogato si applicano le norme ordinarie del nuovo codice appalti. Il TAR ha affermato che, malgrado la presenza di norme speciali PNRR, in materia di interpretazione del disciplinare e soccorso istruttorio si applica il d.lgs. 36/2023.

Articolo 226

L’articolo disciplina l’abrogazione del d.lgs. 50/2016 e la transizione al nuovo codice dei contratti pubblici. Il TAR ha richiamato questo articolo per stabilire che la gara indetta dopo il 1° luglio 2023 è disciplinata dal nuovo codice (d.lgs. 36/2023) e che eventuali riferimenti normativi al vecchio codice si intendono diretti alle nuove disposizioni o ai principi in esso contenuti.

Articoli di riferimento