24/09/2026
Art. 1Art. 2Art. 4Art. 16

Affidamento congiunto e annullamento in autotutela nella progettazione pubblica: il caso del polo scolastico di Umbertide

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Umbria ha respinto il ricorso dell’Ing. Tosti e del suo raggruppamento contro l’annullamento in autotutela deciso dal Comune di Umbertide circa l’affidamento congiunto dell’incarico di redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo polo scolastico. Il Tribunale ha ritenuto legittimo l’annullamento poiché, secondo la normativa vigente, il DIP deve essere redatto in via esclusiva dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento) interno alla stazione appaltante e non può essere affidato a soggetti esterni, né può esservi affidamento simultaneo della redazione del DIP e degli altri livelli di progettazione al medesimo operatore, per il rischio di conflitto di interessi e per la necessaria scansione temporale dei livelli progettuali. Pur ritenendo infondato il ricorso circa la domanda di annullamento, il TAR ha condannato il Comune al risarcimento delle spese vive sostenute dai professionisti (pari a €12.716,29) per la lesione dell’affidamento legittimo cagionata dall’operato non lineare della stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza approfondisce due profili centrali: 1) la legittimità della scelta comunale di annullare in autotutela l’affidamento congiunto della redazione del DIP, del PFTE e del progetto esecutivo, e 2) il risarcimento del danno da affidamento dei professionisti coinvolti. Il TAR ha ritenuto non conforme al Codice degli Appalti e ai relativi allegati l’esternalizzazione della redazione del DIP e l’affidamento contestuale di DIP e PFTE/progetto esecutivo a uno stesso operatore, per ragioni di imparzialità, autonomia e necessaria separazione tra fase programmatoria (DIP) e progettuale (PFTE/esecutivo). Viene valorizzato il rischio di conflitto di interessi ex art. 16, dato che il medesimo soggetto non può stabilire le regole (DIP) e poi beneficiarne nella successiva progettazione, potendo influenzare così sia l’indirizzo sia la realizzazione. Il TAR sottolinea come i principi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2) debbano sempre essere armonizzati e subordinati al principio di legalità. Quanto al risarcimento, la responsabilità dell’amministrazione è stata riconosciuta solo limitatamente alle spese inutilmente sostenute dal raggruppamento, dato che il comportamento oscillante del Comune ha generato un affidamento incolpevole senza che i professionisti potessero ragionevolmente cogliere l’illegittimità dell’affidamento ricevuto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene richiamato dal ricorrente quale criterio che dovrebbe privilegiare la rapidità e l’efficacia della progettazione, ma il TAR chiarisce che questo deve essere sempre bilanciato con il principio di legalità. Non può legittimare comportamenti amministrativi contrari alla normativa; il risultato, cioè il bene pubblico da realizzare, non può giustificare procedure irregolari.

Articolo 2

Il principio della fiducia è invocato sia dal ricorrente che dalla difesa comunale come elemento di tutela dell’affidamento e della buona fede. Il TAR ne riconosce la rilevanza come criterio regolatore dell’azione amministrativa, ma precisa che non può scardinare il rispetto delle regole poste a garanzia di imparzialità e trasparenza. In particolare, la fiducia non può sanare la violazione delle previsioni normative circa la redazione interna del DIP.

Articolo 4

L’articolo è utilizzato quale chiave di lettura sistematica del Codice, che impone di interpretare tutte le norme secondo i principi espressi negli articoli 1, 2 e 3. Il TAR applica tale criterio interpretativo per ribadire che ogni soluzione va posta in coerenza con le finalità generali del Codice e, in caso di dubbio esegetico, va sempre privilegiata l’interpretazione che assicuri legalità, trasparenza e imparzialità, così come qui per la redazione del DIP da parte del solo RUP interno.

Articolo 16

Il conflitto di interessi rappresenta uno dei punti centrali della decisione. Il TAR spiega che il possibile conflitto non riguarda solo situazioni concrete ma anche quelle astrattamente configurabili, in quanto la stessa disciplina mira a garantire (anche in apparenza) l’imparzialità delle procedure. Affidare allo stesso soggetto la redazione del DIP e della progettazione significa permettergli di condizionare le proprie future attività e dunque di compromettere la terzietà e l’indipendenza imposte dal Codice.

Articoli di riferimento