Gara d’appalto per forniture sanitarie Umbria: esclusione per indeterminatezza dell’offerta e obbligo di rinnovazione della procedura
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Umbria ha esaminato un ricorso relativo all’esclusione di una società (De Mori) dalla gara per la fornitura di servizi di laboratorio (lotto 3 - POCT) alle aziende sanitarie umbre, indetta da Puntozero. De Mori era stata esclusa perché l’offerta, strutturata sul costo di un profilo multi-analita anziché sul prezzo unitario per singolo analita, era risultata indeterminata e condizionata, violando i principi di unicità e certezza dell’offerta richiesti dalla legge e dal disciplinare. Anche la società aggiudicataria (Menarini) è stata oggetto di censure, risultate fondate, per mancata indicazione dei codici di registrazione di alcuni dispositivi in violazione del disciplinare di gara. Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione a Menarini, dichiarando inefficace il contratto stipulato e ordinando la ripetizione della procedura per il lotto.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Umbria ha valutato sia il ricorso principale di De Mori (che contestava la propria esclusione), sia il ricorso incidentale di Menarini (che sosteneva che l’offerta De Mori fosse comunque da escludere), accertando che la disciplina di gara e i principi degli appalti pubblici richiedono un’offerta economica chiara, univoca e comprensibile. La possibilità di calcolare il prezzo unitario offerto da De Mori per singolo analita tramite operazione matematica non sanava la carenza di chiarezza e determinazione dell’offerta, che risultava di fatto duplice e condizionata, violando il principio di unicità dell’offerta. Di conseguenza, la conferma dell’esclusione di De Mori ha reso improcedibile il suo ricorso principale. Tuttavia, De Mori aveva interesse strumentale alla rinnovazione della gara e ha dedotto motivi validi per l’esclusione anche di Menarini, che non aveva rispettato un requisito essenziale del disciplinare: la presenza dei codici di registrazione ministeriali per alcuni dispositivi offerti. La violazione di una prescrizione imposta a pena di esclusione, volta a tutelare la certezza e la speditezza della procedura e la sicurezza dei dispositivi, ha comportato l’esclusione di Menarini e l’annullamento dell’aggiudicazione con obbligo di riedizione della gara. La sentenza ribadisce che la chiarezza e la completezza dell’offerta, il rispetto delle prescrizioni della lex specialis e dei principi generali in materia di appalti sono presidi essenziali di legalità, trasparenza e tutela della concorrenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato per chiarire che la determinazione dell’offerta deve garantire il miglior risultato per la pubblica amministrazione, con trasparenza e parità di trattamento, presidiando l’interesse pubblico all’affidamento chiaro, efficace e fondato sul confronto trasparente delle offerte.
Rilevato nell’ottica della fiducia nei rapporti tra amministrazione e operatori, alla base dell’aspettativa degli operatori che la gara sia condotta secondo criteri noti e trasparenti, ma anche che le sanzioni (come l’esclusione) siano fondate su prescrizioni chiare e predeterminate.
Applicato nel richiamare la necessità che le gare favoriscano l’accesso al mercato e la concorrenza, ma nel rispetto della parità e delle regole, che impongono a tutti gli operatori di presentare offerte chiare e univoche.
Invocato per sottolineare l’obbligo di comportamenti conformi a buona fede e affidamento reciproco, che richiedono, sia per la stazione appaltante che per i concorrenti, comportamenti trasparenti e affidabili nella formazione dell’offerta e nella condotta di gara.
Rilevante per la disciplina generale della procedura aperta, stabilendo il contesto regolatorio della selezione tra più operatori concorrenti e il rispetto delle regole della lex specialis durante tutto il procedimento.
Centrale nella discussione sulla possibilità di ricavare il prezzo unitario tramite un’operazione matematica, e sulla differenza tra errori materiali e indeterminazione sostanziale dell’offerta; il TAR ha chiarito che la rettifica ex soccorso istruttorio non può sanare offerte economicamente condizionate o plurime.
Rilevante nella valutazione dei requisiti delle offerte: il TAR richiama il principio per cui la stazione appaltante deve aggiudicare solo offerte conformi ai requisiti di legge e della documentazione di gara, con esclusione di quelle non rispettose dei vincoli prescritti (es. indicazione dei codici ministeriali per i dispositivi sanitari).



