Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione di gara per lavori di manutenzione pavimentazione stradale: nessun grave illecito, corretta attribuzione dei punteggi tecnici e validità dell’avvalimento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Umbria ha integralmente respinto il ricorso proposto dall’impresa seconda classificata in una gara ANAS, che richiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 12 (Umbria) per presunti gravi illeciti professionali dell’aggiudicataria, errori nell’attribuzione dei punteggi tecnici e nullità del contratto di avvalimento. Il Tribunale ha stabilito che la semplice pendenza di indagini penali verso una mandante non integra né causa automatica di esclusione né grave illecito professionale secondo il d.lgs. 36/2023. Ha confermato la correttezza della valutazione dei punteggi per i mezzi tecnici (fresatrici e vibrofinitrici) sulla base di offerte commerciali e non di mere dichiarazioni di impegno. Infine, ha ritenuto valido l’avvalimento anche in assenza di precisa indicazione del corrispettivo, essendo comunque determinabile. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che la nuova disciplina del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) limita la discrezionalità delle stazioni appaltanti nel valutare la rilevanza delle indagini penali ai fini dell’esclusione per illecito professionale. Per configurare l’esclusione come grave illecito occorre la presenza di specifici e adeguati mezzi di prova (rinvio a giudizio, condanne, o provvedimenti cautelari), non la sola indagine in corso. La sentenza esamina anche la lex specialis di gara e ribadisce che la documentazione contrattuale (ad esempio, offerte commerciali per sistemi integrativi) è sufficiente per i punteggi premiali; vengono escluse solo le semplici promesse di adeguamento futuro senza impegni contrattuali. Per i contratti di avvalimento, il TAR ribadisce che la mancata indicazione puntuale del corrispettivo non comporta nullità se il valore è comunque determinabile sulla base delle prestazioni effettive, anche applicando principi generali del diritto civile. In sostanza, il TAR ha riconosciuto la correttezza della condotta della stazione appaltante e la piena legittimità dell’aggiudicazione.



