Esclusione dalla Gara Telematica per Mancata Conferma dell’Offerta Economica su Piattaforma: Legittimità dell’Operato della Stazione Appaltante e Inapplicabilità del Soccorso Istruttorio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Umbria respinge il ricorso proposto da Socram Meccanica S.r.l. contro l’esclusione dalla gara telematica indetta da ASM Terni S.p.A., motivata dalla mancata conferma dell’offerta economica sulla piattaforma Net4Market. La ricorrente sosteneva che l’adempimento fosse inutilmente formalistico e che la sua esclusione fosse in contrasto con i principi di risultato e fiducia nonché con il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il Tribunale, però, ritiene che le regole della 'lex specialis' fossero chiare e che il mancato rispetto delle procedure di caricamento e validazione dell’offerta costituisse una causa legittima di esclusione non sanabile nemmeno tramite soccorso istruttorio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Umbria si fonda sull’inderogabilità delle regole fissate dal disciplinare di gara e del disciplinare telematico. In particolare, la 'lex specialis' imponeva espressamente che per la valida presentazione dell’offerta economica fosse necessario, oltre al caricamento, anche la conferma tramite apposito tasto sulla piattaforma. La mancata esecuzione di questa operazione impediva la messa a disposizione dell’offerta alla commissione di gara, determinando la sua non presentazione e la conseguente esclusione. Il Collegio ha ribadito che i principi di risultato (art. 1 Codice Appalti) e di fiducia (art. 2) non possono prevalere sulle regole procedurali chiare e vincolanti, la cui inosservanza rientra nell’area di autoresponsabilità del concorrente. Analogamente, il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 Codice Appalti, qui solo teoricamente richiamato) non si applica alle regole oggettive di presentazione dell’offerta digitale. Non è stata ravvisata alcuna illegittimità né irragionevolezza nella richiesta della conferma telematica dell’offerta. Il TAR ha poi escluso la possibilità del ricorso al soccorso istruttorio, in quanto non si trattava di una irregolarità sanabile sugli atti dell’offerta, ma di una vera e propria carenza sostanziale, ovvero l’assenza dell’offerta stessa nella disponibilità della stazione appaltante. In conclusione, il tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1, che sancisce il principio del risultato, è stato evocato dalla ricorrente per sostenere che l’esclusione non avrebbe perseguito il miglior risultato possibile in termini di qualità/prezzo e tempestività. Tuttavia, il TAR ha chiarito che il perseguimento del risultato non può prescindere dal rispetto delle regole procedurali fissate a garanzia della regolarità e trasparenza della procedura; l’esclusione, in caso di mancato rispetto della procedura telematica di presentazione dell’offerta, non contrasta col principio del risultato.
La ricorrente ha richiamato il principio della fiducia (art. 2), sostenendo che la piattaforma e la ricezione di PEC di conferma avrebbero ingenerato in lei un legittimo affidamento sulla regolarità dell’offerta. Il TAR ha respinto il motivo, chiarendo che la fiducia deve basarsi sul rispetto diligente delle chiare prescrizioni procedurali e che la responsabilità per errori di procedura grava sull’operatore economico secondo il principio di autoresponsabilità.
L’articolo 90 è stato rispettato dalla stazione appaltante, che ha formalizzato la comunicazione di esclusione nei tempi e con le motivazioni richieste dalla norma, fornendo in modo trasparente le ragioni della mancata ammissione e garantendo la piena informazione all’operatore economico escluso.
L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio, consentendo l’integrazione di documenti mancanti con le sole eccezioni relative all’offerta tecnica ed economica. Il TAR ha applicato correttamente tale disposizione ritenendo che la mancata conferma dell’offerta economica non fosse sanabile via soccorso istruttorio poiché non si trattava di mera irregolarità documentale, ma di una mancanza sostanziale, non rimediabile dopo la scadenza del termine di presentazione.



