Conferma della legittimità della procedura negoziata con esclusione del gestore uscente in applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di servizi sociali sottosoglia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa sociale Mani Tese che contestava la mancata sua partecipazione a una procedura negoziata indetta dal Comune di Scafa per l'affidamento di servizi sociali. La cooperativa sosteneva che per i servizi sociali sottosoglia non si dovesse applicare il principio di rotazione e che l'esclusione fosse illegittima. Il Tribunale ha invece confermato la validità della scelta amministrativa basata sul principio di rotazione degli affidamenti, finalizzato a evitare rendite di posizione e a garantire concorrenza e trasparenza. Ha altresì dichiarato improcedibile un ulteriore ricorso relativo a un affidamento diretto temporaneo ritenuto inefficace con decreto cautelare.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza rigetta i motivi del ricorso fondati sull'interpretazione secondo cui l'articolo 128 del d.lgs. 36/2023 escluderebbe l'applicazione del principio di rotazione agli affidamenti di servizi sociali di importo inferiore alle soglie europee. Il Tribunale chiarisce che, per quanto l'articolo 128 imponga principi specifici di qualità, continuità e coinvolgimento degli utenti, tali principi non derogano espressamente al principio generale di rotazione previsto dall'articolo 49, che quindi continua ad applicarsi anche alle procedure sotto soglia. La rotazione è considerata un limite inderogabile nell'ambito delle procedure negoziate senza bando, al fine di evitare che il gestore uscente possa godere di un vantaggio anticoncorrenziale consolidato. Nel caso concreto, la scelta del Comune di Scafa di escludere Mani Tese dalla procedura negoziata, pur gestore uscente, è stata ritenuta legittima e motivata con l'obiettivo di garantire la concorrenza e prevenire il consolidamento di posizioni di rendita. Inoltre, la sentenza rigetta le censure sulla mancanza di trasparenza nella selezione degli operatori invitati, riconoscendo la conformità alle disposizioni di legge. Infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo a un affidamento diretto temporaneo, è dichiarato improcedibile per la mancanza di interesse a causa della natura temporanea e dell'inefficacia accertata del provvedimento.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 128 è stato centrale nel ricorso della cooperativa per sostenere che nei servizi alla persona sottosoglia non si applica il principio di rotazione e che l'affidamento deve soprattutto garantire qualità, continuità e coinvolgimento degli utenti. Tuttavia, il Tribunale ha interpretato l'articolo in combinato disposto con il resto del Codice, sottolineando che l'articolo 128 non deroghi esplicitamente al principio di rotazione previsto all'articolo 49 e che pertanto l'amministrazione deve motivare qualsiasi eventuale deroga, rispettando i principi di qualità ma senza precludere la rotazione.
L'articolo 49, che stabilisce il principio di rotazione negli affidamenti pubblici per favorire la concorrenza ed evitare rendite di posizione, è stato utilizzato dal Tribunale per confermare che tale principio si applica anche ai contratti sotto soglia, comprese le procedure negoziate senza bando per servizi sociali. La decisione ha sostenuto che la esclusione del gestore uscente (Mani Tese) dalla procedura negoziata è conforme a questo principio, salvo che l'amministrazione motivi in modo rafforzato e concorso i presupposti per derogare, il che non è avvenuto nel caso.



