09/06/2026

Illegittimità della revisione prezzi sugli affidamenti non qualificabili come mera proroga contrattuale nei contratti pubblici dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo, sez. di Pescara, ha respinto il ricorso presentato da una società appaltatrice, che chiedeva la revisione dei prezzi nei contratti stipulati nel 2022 per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria sanitaria presso la ASL di Pescara. Il tribunale ha accertato che i contratti in questione non potevano qualificarsi come mere proroghe del contratto originario del 2004 – che prevedeva la revisione prezzi – ma come nuovi affidamenti, frutto di distinte negoziazioni, e privi di specifiche clausole di revisione prezzi. In assenza di tale clausola, e stante la disciplina del d.lgs. 50/2016, la revisione prezzi non può essere imposta né ex lege né per analogia rispetto a discipline emergenziali o previgenti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su due snodi principali: 1) la qualificazione dei rapporti contrattuali del 2022 come rinnovi e non semplici proroghe del contratto originario; 2) il rilievo che, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione prezzi è possibile solo se prevista da una clausola chiara, precisa e inequivocabile inserita nei documenti di gara iniziali del contratto di appalto. Poiché i contratti del 2022 erano autonomi rispetto a quello del 2004 e non contenevano una clausola revisionale, la domanda della ricorrente di revisione prezzi (per effetto di aumento dei costi del servizio) è stata rigettata. Il TAR richiama inoltre la giurisprudenza amministrativa, che esclude l’inserzione automatica di clausole di revisione prezzi nei contratti pubblici stipulati dopo il 2016, anche in caso di emergenze (es. Covid-19), salvo espressa previsione normativa applicabile ratione temporis e oggettivo.