Legittimità dell'aggiudicazione del servizio di igiene urbana a favore di RIECO SpA nel Comune di Francavilla al Mare e modalità di valutazione delle offerte migliorative nelle gare pubbliche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso proposto dal raggruppamento temporaneo di imprese Diodoro Ecologia S.r.l. e Angelo De Cesaris S.p.A., confermando la legittimità dell'aggiudicazione del servizio di igiene urbana a favore di RIECO SpA. Il ricorso principale delle società escluse lamentava una serie di presunte violazioni nelle procedure di gara e nella valutazione dell'offerta migliorativa di RIECO SpA. Il giudice ha ritenuto infondate tutte le doglianze, evidenziando che l'offerta aggiudicataria costituiva una miglioria e non una variante illegittima, che la valutazione dell'anomalia dell'offerta era stata svolta correttamente e che la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nelle valutazioni non risultava viziata. Di conseguenza, il ricorso incidentale di RIECO SpA, che contestava la posizione delle ricorrenti, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite sono poste a carico delle ricorrenti soccombenti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su una chiara distinzione giuridica tra migliorie e varianti ammesse nelle procedure di gara pubblica e sulla riconosciuta ampia discrezionalità tecnica della Commissione di gara. Il TAR ha motivato che la sostituzione dei centri di raccolta mobile con un centro fisso da parte di RIECO SpA rientrava tra le soluzioni migliorative consentite dal disciplinare di gara e dai criteri ambientali minimi normativi; non si è trattato di una modifica strutturale illegittima dell’oggetto dell’appalto. Le puntuali contestazioni sulle assegnazioni dei punteggi e sulla congruità dell’offerta economica sono state giudicate prive di fondamento o comunque attinenti a valutazioni di merito insindacabili dal giudice amministrativo, salvo macroscopici errori che non sono emersi. Viene ribadito, inoltre, che il giudice amministrativo può sindacare la valutazione dell’anomalia dell’offerta solo in presenza di manifesta irragionevolezza, errore di fatto, illogicità o difetto di istruttoria, fattispecie non ricorrenti nel caso esaminato. Ne consegue il rigetto del ricorso principale; il ricorso incidentale viene dichiarato improcedibile per carenza di interesse, dato il consolidarsi della posizione dell’aggiudicataria. Le ricorrenti vengono condannate alle spese di giudizio.



