27/04/2026
Art. 94

Esclusione da gara pubblica per gravi irregolarità fiscali e false dichiarazioni: legittimità e limiti nell’azione amministrativa secondo il TAR Abruzzo Pescara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo, sezione di Pescara, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo presentato dalla Santa Croce S.r.l. contro la sua esclusione da una gara per lo sfruttamento di acque minerali, poiché il provvedimento impugnato era stato superato da una nuova determinazione amministrativa che aveva una rinnovata e autonoma istruttoria. Il ricorso per motivi aggiunti contro il nuovo provvedimento di esclusione è stato invece respinto nel merito: la società era stata esclusa in quanto gravemente insolvente e per aver reso false dichiarazioni sulle cause di esclusione, in particolare su gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. Il tribunale ha ritenuto che, anche se la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale consente la partecipazione alle gare, la sussistenza di altre cause di esclusione, quali irregolarità fiscali definitive e false dichiarazioni, resta autonoma e ostativa alla partecipazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce diversi principi in materia di gare pubbliche e partecipazione di imprese con situazioni di crisi o debitoria. In primo luogo, il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile perché nel corso del giudizio il presupposto logico-giuridico della contestata esclusione (ossia una precedente sentenza di esclusione per il solo fatto della procedura di concordato) era venuto meno, essendo stata questa sentenza riformata dal Consiglio di Stato. Tuttavia, la stazione appaltante aveva nel frattempo adottato un nuovo provvedimento di esclusione fondato su ragioni ulteriori e autonome (gravi irregolarità fiscali definitive e false dichiarazioni) rispetto alla mera presenza del concordato. Questo nuovo provvedimento è stato oggetto dei motivi aggiunti, che il TAR ha respinto sul merito. Giuridicamente il tribunale ha statuito che la partecipazione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale va riconosciuta (in adesione anche alle più recenti sentenze di Consiglio di Stato e Corte Costituzionale), ma ciò non impedisce alla stazione appaltante di escludere tali imprese per altre gravi cause tipizzate dalla legge (ad esempio, definitivamente accertate irregolarità fiscali e contributive, o false dichiarazioni in sede di gara). In particolare, la regolarizzazione della posizione fiscale non può essere desunta dalla sola presentazione di un piano concordatario non ancora omologato. La dichiarazione reticente o mendace sui requisiti di partecipazione costituisce infine una causa autonoma di esclusione dalla gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) è stato richiamato per confermare la legittimità dell’esclusione di un operatore economico dalla gara quando sussistano gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, e/o false dichiarazioni nelle procedure di gara. Il TAR ha applicato questo principio ribadendo che, anche se un’impresa è stata autorizzata a partecipare alla gara in quanto in concordato preventivo con continuità aziendale, questa autorizzazione non vale a neutralizzare le autonome cause di esclusione previste dall’art. 94, quali gravi irregolarità fiscali e dichiarazioni non veritiere. L’accertamento definitivo delle violazioni fiscali, come risultante da sentenze passate in giudicato o certificazioni delle autorità competenti, impone alla stazione appaltante l’obbligo di escludere l’operatore, senza alcun margine valutativo. Analogamente, la falsa dichiarazione si traduce automaticamente nell’esclusione dalla procedura, secondo la ratio dell’art. 94 e della giurisprudenza consolidata.

Articoli di riferimento