29/06/2026
Art. 2Art. 71

Applicazione del principio di equivalenza e istruttoria tecnica in una gara per sistemi di prelievo venoso presso la ASL Pescara: requisito di forma vs. requisito di sostanza nell’offerta tecnica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Abruzzo-Pescara, decidendo sui ricorsi delle società Gada Italia S.p.A. e Becton Dickinson Italia S.p.A. relativi alla gara pubblica per la fornitura di sistemi di prelievo venoso e provette (lotto 1), ha dichiarato improcedibile il ricorso di Gada per sopravvenuta carenza di interesse e, quanto al ricorso principale e incidentale di Becton Dickinson e Gada, ha disposto una verificazione istruttoria tecnica a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. Il nodo centrale della controversia è la corretta applicazione del principio di equivalenza delle offerte tecniche rispetto alle prescrizioni della lex specialis di gara. Il TAR, ritenendo dirimente la valutazione sostanziale della funzionalità dei prodotti rispetto a meri requisiti formali, ha incaricato una verificazione per accertare se i prodotti offerti siano, dal punto di vista clinico e tecnico, effettivamente equivalenti e conformi alle esigenze della stazione appaltante, rimandando ogni decisione all’esito della verifica.

Spiegazione Dettagliata

La decisione affronta una controversia sull’interpretazione delle specifiche tecniche di gara e sull’applicazione del principio di equivalenza nel diritto dei contratti pubblici. Due concorrenti (Gada e Becton Dickinson) hanno eccepito reciprocamente difformità tecniche nei rispettivi prodotti offerti, sostenendo la lesione del principio di parità e correttezza nella selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il TAR sottolinea che la stazione appaltante, in forza sia del principio di equivalenza (art. 79 e Allegato II.5 del Codice), sia del principio del risultato (art. 1), deve valutare la conformità sostanziale dei prodotti e non limitarsi a un controllo formalistico dei requisiti. Il collegio reputa che la procedura non possa risolversi in una mera verifica degli scostamenti formali rispetto alla lex specialis, ma debba essere orientata all’interesse pubblico e alla soddisfazione delle esigenze funzionali della commessa. Considerate le divergenze tecniche di elevata complessità (es. idoneità clinica delle provette, conformità di stappatori a norme tecniche, correttezza attribuzione punteggi), il TAR dispone una verificazione tecnica affidata all’Istituto Superiore di Sanità per accertare in modo neutrale i fatti rilevanti e rinvia la decisione all’esito di tale approfondimento.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

L’articolo 2 è stato richiamato a sostegno dell’approccio sostanzialistico in tema di responsabilità e fiducia nei rapporti tra amministrazione e operatori economici: la stazione appaltante deve basare le proprie determinazioni sulla fiducia e sull’autoresponsabilità degli operatori, valutando la conformità delle offerte tecnicamente e non solo formalmente, a meno che non emergano elementi specifici di falsità. Questo principio è stato valorizzato sia dalle eccezioni difensive della ASL sia dalla decisione del TAR, che ha respinto la richiesta di esclusioni per difformità formali se non incidenti sull’utilità e la funzionalità della fornitura.

Articolo 71

L’articolo 71 disciplina la procedura aperta seguita dalla ASL di Pescara per l’indizione della gara. È il fondamento della legittimità della procedura di selezione degli operatori, fissando regole minime di trasparenza, tempi e pubblicità della gara. È stato richiamato per contestare la validità delle correzioni della lex specialis operate dalla stazione appaltante tramite avvisi e chiarimenti, laddove, secondo le parti ricorrenti, eventuali modifiche sostanziali avrebbero richiesto le stesse forme di pubblicità e termine garantiti dall’articolo in questione.

Articoli di riferimento