Rigetto del ricorso su aggiudicazione appalto per la gestione del centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio – Esclusione per omessa presentazione progetto di riassorbimento e verifica dell’anomalia dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso del Consorzio Hera, che contestava l’aggiudicazione a Officine Sociali del servizio di gestione del centro di permanenza per i rimpatri, ritenendo infondati i motivi relativi alla mancata presentazione del progetto di riassorbimento dei lavoratori (considerato non essenziale perché l'aggiudicatario era già il precedente gestore), alla verifica di anomalia dell’offerta (giudizio discrezionale globale, non meramente parcellizzato) e all’assenza di gravi illeciti professionali nella posizione della controinteressata. Il TAR ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda su un’interpretazione teleologica e sistematica delle norme di gara e del Codice degli Appalti: la mancata presentazione, da parte di Officine Sociali, del progetto di riassorbimento non comporta l’esclusione dalla gara, poiché, essendo la stessa società anche l’uscente, non vi sono lavoratori da riassorbire e l’adempimento sarebbe un formalismo inutile e sproporzionato. Sull’anomalia dell’offerta, il TAR ribadisce che la verifica è discrezionale e va condotta in modo globale sulla serietà e sostenibilità dell’offerta e che il ricorrente non ha evidenziato elementi concreti di insostenibilità; infine, nessuna prova di gravi illeciti professionali emerge dai registri ufficiali, sicché la posizione di Officine Sociali era regolare ai sensi dell’art. 98. La sentenza valorizza i principi di fiducia e risultato, riaffermando che la valutazione della stazione appaltante non può essere sindacata se non per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per sostenere un’interpretazione non formalistica delle regole di gara: il principio di fiducia orienta le stazioni appaltanti a privilegiare la sostanza sull’adempimento meramente formale, specie se l’obbligo (progetto di riassorbimento) è privo di oggetto per l’identità tra gestore uscente e subentrante.
Invocato dalla ricorrente per contestare la moralità professionale dell’aggiudicatario; il TAR accerta l’assenza di gravi illeciti professionali sulla base delle verifiche nei registri ANAC e giudiziari, escludendo rilievi su fatti non collegati all’offerente.
Centrale nella valutazione del primo motivo: la norma prescrive l’impegno dell’aggiudicatario a garantire la stabilità occupazionale, ma il TAR ritiene che, in assenza di avvicendamento di gestore, tale impegno sia implicitamente assolto e non richieda dichiarazione formale.
Invocato rispetto alla verifica dell’anomalia dell’offerta: il TAR sottolinea che la valutazione di congruità e sostenibilità dell’offerta spetta alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, non può essere ridotta a un esame atomistico delle singole voci e non è sindacabile salvo manifesta illogicità.



