20/01/2026

Annullamento dell’aggiudicazione di una gara d’appalto per violazione delle norme sul subappalto e sui requisiti contributivi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Basilicata ha annullato l’aggiudicazione di una gara pubblica per lavori nella Provincia di Potenza, inizialmente assegnata a Edil Lucana 2000 S.r.l., accogliendo il ricorso presentato dall’ATI DPF S.r.l. - Morena S.r.l. Il Tribunale ha rilevato due violazioni principali: (1) la dichiarazione di Edil Lucana 2000 circa il subappalto del 50% della categoria prevalente era in contrasto con l’art. 119 D.Lgs. 36/2023, che vieta il subappalto della quota prevalente, e la stazione appaltante non avrebbe potuto sanare tale irregolarità tramite soccorso istruttorio; (2) l’aggiudicataria non era in regola con i contributi previdenziali alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, mancando così il requisito della regolarità contributiva. Di conseguenza, il TAR ha annullato l’aggiudicazione e accolto la domanda risarcitoria in forma specifica a favore della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si basa su due motivi di illegittimità a carico dell’impresa aggiudicataria. Primo, il TAR ha giudicato che la dichiarazione di voler subappaltare il 50% della categoria prevalente costituisce una violazione grave del divieto sancito dall’art. 119 D.Lgs. 36/2023, secondo cui l’aggiudicatario deve eseguire direttamente la parte prevalente dei lavori. Il TAR ha precisato che non si tratta di una mera omissione o errore sanabile con soccorso istruttorio ex art. 101, ma di una violazione sostanziale della legge e della lex specialis di gara, per la quale non è ammessa integrazione postuma. Secondo, il Tribunale ha accertato la mancanza di regolarità contributiva dell’aggiudicataria al momento della scadenza per la presentazione delle offerte: la regolarità deve sussistere in modo continuativo e non può essere sanata successivamente, secondo il principio elaborato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Quindi, l’aggiudicazione è stata annullata con subentro dell’ATI ricorrente, previo controllo del possesso dei requisiti, e la domanda risarcitoria in forma equivalente è stata respinta, non essendo stato eseguito l’appalto. La Regione Basilicata è stata condannata al pagamento delle spese processuali.