21/12/2023
Art. 49

Applicazione del principio di rotazione negli affidamenti pubblici e esclusione dell'affidamento in house per perdita dei requisiti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso presentato da APEA S.r.l., società precedentemente affidataria 'in house' del servizio di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici della Provincia di Potenza, esclusa dalla procedura di affidamento diretto per violazione del principio di rotazione previsto dal Codice degli Appalti. La Provincia ha affidato il servizio per tre mesi a New Energy Company Nec S.r.l. attraverso un’indagine di mercato, motivando l’esternalizzazione con la necessità di garantire la continuità del servizio e con la situazione economica deficit di APEA evidenziata da una relazione ministeriale. Il Tribunale ha confermato che l’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 vieta l’affidamento consecutivo a contraenti uscente e che le deroghe previste non si applicavano nel caso specifico.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa del principio di rotazione degli affidamenti disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, volto a garantire la trasparenza e la competitività nell’assegnazione dei contratti pubblici, evitando affidamenti ripetuti e consecutivi allo stesso soggetto per servizi dello stesso settore. La società APEA S.r.l., pur essendo società in house della Provincia, è stata esclusa perché aveva già eseguito due affidamenti consecutivi per lo stesso servizio e non sono ricorse le ipotesi di deroga quali l’assenza di alternative nel mercato o indagine di mercato senza limitazioni al numero di operatori invitati, condizioni necessarie per superare il divieto di rotazione. La Provincia ha motivato la scelta dell’esternalizzazione anche in ragione della situazione finanziaria negativa di APEA e della necessità di adottare un nuovo piano di razionalizzazione, come evidenziato dalla relazione ministeriale. La sentenza conferma dunque che le società in house devono rispettare le regole generali degli appalti pubblici quando perdono i requisiti o non rispettano i principi di rotazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna di APEA al pagamento delle spese di giudizio.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 49

L’art. 49 è stato centrale nella decisione, poiché stabilisce il divieto di affidare o aggiudicare appalti consecutivi allo stesso contraente per servizi dello stesso settore, principio volto a garantire concorrenza e rotazione nelle procedure d’appalto. Nel caso, APEA S.r.l. era stata affidataria per due volte consecutive del servizio e pertanto l’affidamento diretto ulteriore è stato ritenuto vietato. La sentenza ha inoltre spiegato che le deroghe previste dal comma 4 (casi motivati) e comma 5 (indagini di mercato senza limiti di operatori per procedure specifiche) non sono applicabili al caso di specie, essendo l’affidamento regolato dall’art. 50, comma 1, lett. b) e non rientrando nelle eccezioni che consentono la deroga al principio di rotazione.

Articoli di riferimento