23/10/2025

Esclusione di Consorzio Stabile da gara per lavori su beni culturali: limiti al cumulo dei requisiti e sostituzione delle imprese consorziate

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Basilicata ha confermato l'esclusione del Consorzio Stabile Oscar s.c.a.r.l. da una gara per lavori su beni culturali, in quanto le imprese designate non possedevano interamente i requisiti di qualificazione richiesti. Il Tribunale ha chiarito che, negli appalti su beni culturali, non si può utilizzare il cumulo alla rinfusa dei requisiti tra consorzio e consorziate: i requisiti devono essere posseduti direttamente e per intero dalle imprese esecutrici. Non è stata consentita la sostituzione postuma delle consorziate designate né la possibilità per il consorzio di subentrare nell’esecuzione dei lavori. Il ricorso e la domanda risarcitoria sono stati respinti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si basa sulla normativa e sulla giurisprudenza che stabiliscono un regime speciale per gli appalti pubblici relativi ai beni culturali. Tale regime impone che i requisiti di qualificazione (SOA) necessari per l’esecuzione dei lavori debbano essere posseduti integralmente dall’operatore che esegue materialmente le opere, che sia esso il consorzio stabile in proprio o le consorziate designate. Il cosiddetto 'cumulo alla rinfusa', che consente nei normali appalti la sommatoria dei requisiti tra consorzio e consorziate, non si applica ai lavori su beni culturali, dato l’interesse pubblico prevalente alla tutela di questi beni (art. 9 Cost.). In questo caso, le consorziate indicate in offerta (Gesim S.r.l. e Tecnologica S.r.l.s.) non possedevano la qualificazione SOA OG2 classifica V per l’intero importo; il tentativo di subappaltare la parte residua non è stato correttamente formalizzato secondo le regole di gara. Il TAR ha inoltre escluso la possibilità di sostituzione postuma delle consorziate o di subentro del consorzio stabile dopo la presentazione dell'offerta, richiamando il principio della par condicio. Poiché il consorzio non ha dimostrato di poter eseguire in proprio (né di aver maturato in proprio la qualificazione richiesta), l’esclusione è stata ritenuta corretta.