Legittima esclusione da gara d’appalto per gravi illeciti professionali e condanna penale non definitiva: mancato self cleaning ed esercizio della discrezionalità amministrativa
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Basilicata ha rigettato il ricorso proposto da una società esclusa dalla gara per la refezione scolastica dal Comune di Avigliano. L’esclusione era fondata sulla condanna penale non definitiva del legale rappresentante per frode nelle pubbliche forniture e su precedenti violazioni nell’ambito di appalti simili, senza che fossero state adottate sufficienti misure di self cleaning. La società seconda classificata è stata legittimamente aggiudicataria dell’appalto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalità nella valutazione dell’integrità e affidabilità degli operatori economici, soprattutto in presenza di gravi illeciti professionali e condanne penali non definitive. Il TAR sottolinea che, pur non potendo essere disposta l’esclusione automatica per tali motivi, la valutazione della stazione appaltante è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, sono emersi gravi comportamenti pregressi e una condanna penale per frode, elementi idonei a far dubitare dell’affidabilità dell’operatore. Inoltre, la ricorrente non ha fornito prove sufficienti di aver adottato azioni di self cleaning efficaci e tempestive. La sentenza richiama anche la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, ribadendo che la valutazione sull’affidabilità spetta esclusivamente all’amministrazione e non può essere sostituita dal giudice.



