Annullamento dell’autotutela sull’affidamento diretto per frazionamento artificioso: tutela del contraddittorio nella revoca degli appalti pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Basilicata ha accolto parzialmente il ricorso di Maggi Ingegneria S.r.l., annullando la determina con cui il Comune di Tursi aveva revocato, in autotutela, l’affidamento diretto di un incarico di progettazione, fondandosi sulle rilevazioni dell’ANAC riguardanti un ipotetico artificioso frazionamento dell’appalto per eludere le soglie europee. La decisione si basa sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela alla società, lesiva del diritto al contraddittorio, e sulla carenza di motivazione circa l’urgenza della revoca. Non sono invece accolte le domande risarcitorie, in quanto la tutela ottenuta è già satisfattiva.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha riconosciuto che il provvedimento del Comune, sebbene formalmente qualificato come revoca del contratto, costituisce in realtà un annullamento d’ufficio dell’atto di affidamento, adottato in autotutela per presunto vizio di legittimità (artificioso frazionamento degli incarichi di progettazione per aggirare le soglie che avrebbero imposto una procedura aperta). Tuttavia, il TAR rileva che il Comune non ha rispettato l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento a Maggi Ingegneria, impedendole di partecipare al procedimento e difendere le proprie ragioni, in violazione dell’art. 7 e dell’art. 21-nonies della L. 241/1990. Tale vizio procedurale non è sanabile, anche perché la delibera ANAC aveva carattere solo consultivo e non vincolante. La sentenza annulla quindi la determina comunale, ordinando la riedizione del procedimento nel rispetto del contraddittorio, ma lascia integra la delibera ANAC, non colpita dal vizio. Non vengono accolte le richieste risarcitorie e indennitarie, ritenendo sufficiente la tutela ripristinatoria. Le spese sono poste a carico del Comune.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 14 è stato richiamato per stabilire se la procedura adottata dal Comune rispettasse le soglie di rilevanza europea e le regole sul calcolo dell’importo degli appalti. La sentenza evidenzia che, secondo la delibera ANAC, la suddivisione in più incarichi avrebbe consentito di restare sotto soglia per ciascun affidamento, eludendo però la normativa che impone di cumulare gli importi ai fini della soglia, vietando il frazionamento artificioso (art. 14, co. 6). La presunta violazione di questa regola è il presupposto su cui si fondava l’annullamento d’ufficio del Comune, anche se il TAR si concentra più sul vizio procedurale che sostanziale.
L’art. 17 disciplina le fasi della procedura di affidamento e impone che, prima dell’aggiudicazione, siano verificate la completezza della documentazione di gara e il possesso dei requisiti degli operatori. La sentenza segnala come, nelle contestazioni ANAC, vi fossero rilievi di mancata ottemperanza a tali obblighi (in particolare sulla verifica dei requisiti ex art. 17, co. 5), ma ribadisce che questi profili non sono stati accolti come motivazione autonoma dal Comune e non sono stati presi in esame dal giudice nel merito della decisione di annullamento.
L’art. 50 individua le soglie e le regole per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sotto soglia. Nella fattispecie, il Comune aveva suddiviso in tre gli affidamenti per poter ricorrere all’affidamento diretto o a procedure negoziate per ciascuno, restando formalmente sotto soglia; l’ANAC ha contestato che, cumulando gli importi, si sarebbe dovuta seguire una procedura di gara aperta, non un affidamento diretto ex art. 50. Questo presunto abuso della disciplina degli affidamenti sotto soglia è alla base del provvedimento impugnato dal ricorrente.



