Annullamento della revoca dell’affidamento per progettazione idrogeologica: obbligo di contraddittorio e divieto di artificioso frazionamento degli appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Basilicata annulla il provvedimento con cui il Comune di Tursi aveva revocato l'affidamento diretto dell’incarico di progettazione per la messa in sicurezza idrogeologica dell’area a monte di Via Napoli. Nel provvedimento di revoca si contestavano presunte violazioni del Codice degli Appalti, in particolare il frazionamento artificioso dell’appalto per rimanere sotto soglia ed evitare procedure aperte. Il TAR accoglie il ricorso, ravvisando un vizio procedimentale determinante: la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela al ricorrente, che ha impedito il contraddittorio. Non sono riconosciuti danni risarcitori, perché la sentenza restituisce la posizione giuridica al ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
Il giudice amministrativo afferma che la revoca dell’affidamento (qualificata in realtà come auto-annullamento) è viziata da un difetto imprescindibile: il Comune avrebbe dovuto, ai sensi della L. 241/1990, comunicare all’affidatario l’avvio del procedimento e consentirgli di partecipare attivamente, dato che il provvedimento incideva negativamente sulla sua sfera giuridica. La contestazione centrale riguardava il sospetto di artificioso frazionamento dell’appalto, al fine di utilizzare l’affidamento diretto o la procedura negoziata invece di una gara pubblica ‘sopra soglia’, in violazione delle regole del Codice. Tuttavia, il TAR ritiene che questa motivazione, sebbene astrattamente fondata, non esonera il Comune dal rispetto delle garanzie partecipative, assenti nel caso concreto. Di conseguenza, l’atto è annullato per vizi procedurali, senza che il giudice possa valutare nel merito la legittimità sostanziale. La sentenza chiarisce che, trattandosi di autotutela discrezionale e non doverosa, il vizio non può essere superato ex post. Non vengono riconosciuti danni risarcitori perché l’annullamento della revoca già tutela la posizione dell’impresa.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 14, che disciplina le soglie di rilevanza europea e i criteri di calcolo dell’importo degli appalti, è stato richiamato in quanto la contestazione centrale consisteva nell’aver suddiviso l’oggetto della progettazione in più incarichi distinti e sotto-soglia, eludendo così l’obbligo di una procedura aperta. Il TAR richiama il divieto di frazionamenti artificiosi previsto da questa norma, ma precisa che la contestazione sul merito non poteva prevalere sul vizio procedurale accertato.
L’articolo 17 regola le fasi della procedura di affidamento. È stato menzionato dall’ANAC nella sua delibera come norma violata dal Comune per non aver rispettato le formalità richieste (come la verifica dei requisiti dei partecipanti prima dell’aggiudicazione). Tuttavia, il TAR osserva che tali aspetti non sono diventati motivazione effettiva del provvedimento comunale impugnato, quindi la decisione finale non si fonda su questi profili.
L’articolo 50 disciplina gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sotto-soglia. Nella vicenda, il Comune aveva fatto ricorso all’affidamento diretto per la progettazione, secondo la procedura ex art. 50, sfruttando il frazionamento per non superare le soglie. Tale uso è stato ritenuto illegittimo da ANAC e tema centrale nel provvedimento di revoca, ma il TAR annulla il provvedimento solo per vizi di procedura, rimandando la questione della legittimità sostanziale ad un eventuale futuro riesame.



