30/10/2025
Art. 14Art. 17Art. 50

Annullamento della revoca dell’affidamento per vizio procedurale: mancata comunicazione di avvio del procedimento in materia di gare d’appalto

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Basilicata ha accolto parzialmente il ricorso di Geo Tecnologie S.r.l. contro il Comune di Tursi, annullando la determinazione con cui era stato revocato l'affidamento del contratto per la progettazione di opere di messa in sicurezza idrogeologica. La revoca era stata motivata, sulla base di una delibera ANAC, dal presunto frazionamento artificioso degli incarichi di progettazione in violazione del Codice degli Appalti, nonché dalla mancata verifica completa dei requisiti dei soggetti affidatari. Il Tribunale, tuttavia, ha riscontrato che la revoca è stata adottata senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento alla società interessata, in violazione dell’art. 7 della L. 241/1990. Tale omissione ha determinato l’accoglimento della domanda di annullamento, mentre le richieste risarcitorie sono state respinte.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul principio che i provvedimenti di autotutela, quali l’annullamento d’ufficio di un affidamento pubblico, devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, garantendo così il diritto al contraddittorio degli interessati. Il Comune di Tursi, nel revocare l’affidamento per il presunto frazionamento artificioso degli appalti, non ha fornito alcuna possibilità di partecipazione alla società affidataria, né ha richiamato motivi di urgenza che giustificassero l’omissione. Il Giudice ha ritenuto il vizio procedurale sostanziale e invalidante, in quanto il provvedimento era discrezionale e non vincolato da indicazioni imperative dell’ANAC. Di conseguenza, l’annullamento ha riguardato solo la determinazione comunale, lasciando impregiudicata la delibera ANAC, e ha escluso il diritto al risarcimento in quanto la tutela ottenuta è stata considerata satisfattiva in forma specifica (ripristino della situazione precedente).

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 14

L'articolo 14 è stato richiamato per valutare la legittimità della suddivisione in più incarichi dell'oggetto della progettazione. Il TAR ha esaminato se tale suddivisione configurasse un artificioso frazionamento volto ad eludere le soglie di rilevanza europea e le relative procedure più rigorose, come previsto dalle modalità di calcolo dei valori degli appalti dettate dall’articolo 14.

Articolo 17

La Delibera ANAC aveva contestato la mancata ottemperanza all’articolo 17, comma 5, relativo alla verifica preliminare dei requisiti prima dell'aggiudicazione. Tuttavia, il TAR ha evidenziato che tale rilievo non è stato ripreso come motivo fondante nel provvedimento comunale impugnato, che si è invece basato esclusivamente sulla questione del frazionamento ex art. 14.

Articolo 50

L’articolo 50 è stato indirettamente coinvolto nella decisione: la procedura di affidamento oggetto della controversia rientrava tra quelle sottosoglia, e la presunta suddivisione degli incarichi avrebbe, secondo la Delibera ANAC, consentito l’indebito ricorso all’affidamento diretto e alla procedura negoziata, in luogo delle più severe regole previste per appalti di importo superiore. Il TAR sottolinea quindi come il rispetto delle soglie e delle modalità di affidamento sottosoglia sia centrale nella valutazione di legittimità delle procedure.

Articoli di riferimento